Progetto fotovoltaico: PAS dichiarata improcedibile, il merito va trattato alla pubblica udienza (TAR Abruzzo n. 85 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze di tutela della parte ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte dalla trattazione del merito nella pubblica udienza, il Tribunale può omettere la decisione sulla domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. In tal caso, la mancata decisione cautelare non consente di individuare una effettiva soccombenza, con la conseguente compensazione integrale delle spese di lite della fase tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Mosciano Sant’Angelo aveva dichiarato l’improcedibilità della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), presentata per la realizzazione di un progetto fotovoltaico il 25 marzo 2025. Il provvedimento era stato trasmesso alla società con PEC del 16 gennaio 2026.
La società chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Si costituivano in giudizio il Ministero della Cultura e il Comune di Mosciano Sant’Angelo, mentre la Regione Abruzzo non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, valutata la domanda cautelare presentata dalla società ricorrente, ha ritenuto che le esigenze di tutela della parte potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio. Il Tribunale ha pertanto fissato, per la discussione nel merito, la pubblica udienza dell’11 giugno 2026.
La decisione si fonda sulla valutazione della sollecita definizione del giudizio come strumento idoneo a garantire la protezione delle ragioni della ricorrente, senza necessità di una pronuncia anticipata sulla sospensiva. Tale scelta processuale consente di affrontare compiutamente la questione dell’improcedibilità della PAS direttamente nella sede più appropriata.
Con specifico riferimento alle spese di lite della fase cautelare, il Collegio ha rilevato che la mancata decisione sulla domanda di sospensione non consente di individuare un’effettiva soccombenza di alcuna delle parti. Sulla base di tale presupposto, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Il dispositivo dell’ordinanza fissa la pubblica udienza per la trattazione del merito e compensa le spese della fase, disponendo che la stessa sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti.
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Nota della Redazione
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