Rinnovo CCNL sanità privata: esclusione riabilitazione legittima (TAR Abruzzo n. 202 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui la Regione, nel recepire l’accordo della Conferenza delle Regioni sul rinnovo del CCNL della sanità privata, riserva a un successivo atto l’adozione di misure finanziarie per le strutture riabilitative non integra una sospensione illegittima del procedimento, ma costituisce esercizio della discrezionalità amministrativa nella distribuzione delle risorse. Le strutture di specialistica ambulatoriale sono escluse dall’ambito di applicazione del contratto collettivo laddove questo richiami solo gli IRCCS e le strutture ospedaliere. Non sussiste un obbligo automatico di aggiornamento delle tariffe per i centri di riabilitazione, essendo la revisione rimessa alla discrezionalità tecnica della Regione. La domanda di declaratoria dell’obbligo di aumentare i valori tariffari è inammissibile perché implicherebbe un’ingerenza del giudice in scelte latamente discrezionali dell’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, casa di cura privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale, gestiva centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978. Dopo il rinnovo del CCNL del personale non medico sottoscritto l’8 ottobre 2020, la Regione, con delibera del 2021, aveva stanziato le risorse per coprire il 50% degli oneri incrementali per le sole strutture ospedaliere, rinviando a un successivo atto l’adozione di misure per le strutture riabilitative. La ricorrente impugnava tale delibera, insieme alle successive delibere di fissazione dei tetti di spesa per gli anni 2021-2024, chiedendo anche la declaratoria dell’obbligo regionale di aumentare le tariffe.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva e quindi inutilizzabile la memoria dell’Amministrazione depositata oltre i trenta giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.. Nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dall’interpretazione dell’art. 1 del CCNL dell’8 ottobre 2020: la norma richiama solo gli IRCCS e le strutture ospedaliere per acuti, riabilitazione ospedaliera e lungodegenza, nonché i centri di riabilitazione che applicavano il previgente contratto. Le strutture di specialistica ambulatoriale sono quindi escluse dal campo di applicazione del contratto, con conseguente insussistenza di ogni pretesa finanziaria per tale settore.
Quanto ai centri di riabilitazione, la Corte ha rilevato che la Regione non li aveva mai definitivamente esclusi dal beneficio, avendo rinviato a un successivo atto l’adozione di analoghe misure. Tale scelta rispondeva a esigenze organizzative e di bilancio: il margine di manovra del 2% di cui all’art. 45, comma 1-ter, del d.l. n. 124/2019 riguarda solo l’assistenza ospedaliera, mentre per la riabilitazione si imponeva il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale, particolarmente stringente per una regione in piano di rientro. La condotta dell’Amministrazione, che aveva più volte rinviato la decisione per approfondimenti istruttori, non integrava una violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, non essendo stato fissato alcun termine per provvedere né essendo configurabile un obbligo immediato in assenza di risorse.
La Corte ha escluso la disparità di trattamento tra area ospedaliera e area riabilitativa, trattandosi di situazioni non omogenee: per l’ospedalità era possibile utilizzare immediatamente l’incremento del tetto di spesa, mentre per la riabilitazione l’unica via era l’aggiornamento tariffario, richiedente un’istruttoria più complessa e compatibile con il piano di rientro. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, la revisione periodica delle tariffe è rimessa alla discrezionalità tecnica della Regione, che deve bilanciare l’adeguamento con il contenimento della spesa. Le domande di declaratoria dell’obbligo di aumentare le tariffe sono state dichiarate inammissibili, poiché l’atto richiesto non è dovuto e vincolato, ma frutto di valutazioni di compatibilità finanziaria e di priorità assistenziali. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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