Concorsi per sedi farmaceutiche: legittima la sommatoria dei titoli per la gestione associata (TAR Abruzzo n. 195 del 30.03.2026)
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Principi di diritto (Massima)
L’art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2012, espressamente consente ai candidati ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di concorrere in gestione associata, sommando i titoli posseduti dai singoli associati. Tale sommatoria, applicata nel rispetto dei massimi annuali stabiliti dal D.P.C.M. n. 298/1994, non determina una irragionevole moltiplicazione dei punteggi: il vantaggio quantitativo in fase di selezione trova il proprio contraltare nel vincolo di mantenere la gestione associata per un periodo successivo all’assegnazione. La maggiorazione per la ruralità prevista dall’art. 9 della L. n. 221/1968 opera all’interno del sistema di valutazione dei titoli e non può essere interpretata come deroga implicita al tetto massimo di trentacinque punti stabilito dalla disciplina concorsuale.
Il Fatto
Due farmacisti, partecipanti in forma associata al concorso straordinario per l’assegnazione di ottantacinque sedi farmaceutiche nella Regione Abruzzo (bandito con D.G.R. n. 775/2012), impugnavano la graduatoria rettificata approvata con D.G.R. n. 17 del 15 gennaio 2021, nella quale risultavano collocati in posizione utile con un punteggio di 41,15 e un’anzianità di 43,9158 anni. Essi avevano accettato con riserva la sede assegnata nel comune di Palmoli, in provincia di Chieti, nelle more della definizione di un parallelo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avverso la precedente graduatoria.
Il nucleo centrale delle censure riguardava il metodo di calcolo dei punteggi, in particolare la c.d. “somma dei servizi contemporanei” per i candidati associati, ritenuta idonea a generare un irragionevole vantaggio per le associazioni più numerose, consentendo loro di raggiungere o superare il tetto massimo di trentacinque punti con un numero di anni di servizio complessivamente inferiore rispetto al candidato singolo. I ricorrenti deducevano altresì la mancata attribuzione della maggiorazione per la ruralità oltre il predetto limite, richiamando un orientamento giurisprudenziale che ne avrebbe riconosciuto l’applicabilità anche oltre il tetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto evidenziato che l’art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012 dispone testualmente che ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati possono concorrere per la gestione associata “sommando i titoli posseduti”. Il tenore letterale della norma non lascia spazio a interpretazioni restrittive: il legislatore ha intenzionalmente previsto l’addizione dei titoli e non una mera scelta del titolo più favorevole, al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, in particolare dei giovani.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 9444 del 2017, che ha ritenuto legittima e immune da profili discriminatori la modalità di attribuzione dei punteggi in favore dei partecipanti in forma associata, poiché la lex specialis garantisce una più ampia partecipazione e lascia ai candidati la possibilità di optare preventivamente per la forma più congeniale. Ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 3973 del 21 maggio 2021, la quale, respingendo l’appello proposto dal medesimo ricorrente, ha espressamente chiarito che le esperienze professionali dei candidati associati sono state adeguatamente considerate nel rispetto del tetto massimo di trentacinque punti.
Quanto alla censura relativa alla maggiorazione per la ruralità, il Tribunale ha affermato che il punteggio massimo complessivo attribuibile per l’esercizio professionale costituisce un limite invalicabile, salva diversa espressa indicazione della lex specialis. L’art. 9 della L. n. 221/1968 riconosce una maggiorazione del quaranta per cento ai farmacisti che abbiano esercitato in zone rurali per almeno cinque anni, ma tale beneficio opera all’interno del sistema di valutazione e non può essere interpretato come deroga implicita al tetto massimo. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5667 del 2015, invocata dai ricorrenti, ha chiarito che la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio attribuito prima dell’applicazione del tetto, senza che ciò comporti automaticamente lo sforamento del limite complessivo.
Il Collegio ha infine rilevato profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti accettato la sede assegnata senza poi provvedere all’apertura della farmacia, e ha dichiarato la consulenza tecnica d’ufficio inammissibile, poiché presupporrebbe una interpretazione della norma contrastante con il suo chiaro tenore letterale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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