Dichiarata improcedibile l’impugnativa del diniego di autorizzazione paesaggistica per rinuncia all’interesse alla prosecuzione del giudizio (TAR Abruzzo n. 166 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. L’accertamento della carenza di interesse è operato dal giudice alla luce del principio della domanda che regge il processo, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato. La dichiarazione resa dalla parte costituisce espressione della sua autonomia processuale e comporta la definizione del giudizio con dispositivo di rito, rimanendo assorbita ogni questione relativa alla fondatezza del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza per l’autorizzazione a un intervento di adeguamento di una stazione radio base esistente, consistente nella rimozione della struttura carrata mobile e nell’installazione di un palo fisso con quattro antenne, finalizzato al potenziamento dell’impianto in un’area sottoposta a tutela paesaggistica per la presenza del fiume Aterno e ricadente in zona A2 del Piano Regionale Paesistico. Il Comune aveva avviato il procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, all’esito del quale la Soprintendenza aveva adottato un parere negativo, ribadito in sede di conferenza di servizi e confluito nella determinazione conclusiva negativa del procedimento.
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento finale negativo, il diniego di autorizzazione paesaggistica e il parere negativo della Soprintendenza, deducendo il difetto di motivazione e la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, oltre alla tardività e non obbligatorietà del parere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, in prossimità dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente aveva depositato memoria con cui rappresentava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, espressa e univoca, è stata valutata dal Collegio alla luce del principio della domanda che regge il processo amministrativo.
Il giudice ha pertanto ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse imponesse la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., senza necessità di esaminare le censure di merito proposte avverso i provvedimenti impugnati. La definizione del giudizio con dispositivo di rito ha assorbito ogni questione relativa alla fondatezza delle doglianze.
Quanto alle spese, l’articolata vicenda fattuale ha giustificato la compensazione tra tutte le parti del giudizio, tenuto conto delle peculiarità della controversia e dell’esito processuale.
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Nota della Redazione
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