Trasferimento all’estero e mancanza di danno grave e irreparabile nella cautela (TAR Abruzzo n. 54 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. non può essere accolta quando manca il requisito del periculum in mora. In particolare, la possibilità per il ricorrente di proseguire gli studi presso un’università estera, alla quale risulta ancora iscritto, esclude la sussistenza del danno grave e irreparabile, poiché l’eventuale mancato riconoscimento dei futuri crediti formativi in Italia costituisce l’esito di una eventuale e successiva valutazione di equipollenza, non un pregiudizio attuale e irreversibile. Il giudice cautelare deve altresì verificare l’integrità del contraddittorio, disponendo, se necessario, la notificazione del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa del corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria, impugnava il provvedimento di mancata iscrizione al terzo anno presso l’Università degli Studi di Teramo, la graduatoria definitiva degli ammessi e gli atti connessi, deducendo l’errata valutazione della carriera universitaria di provenienza. Con motivi aggiunti, impugnava altresì il decreto del Direttore del Dipartimento n. 39 del 27 gennaio 2026, con cui l’Ateneo, in autotutela, aveva integrato la motivazione del provvedimento di valutazione, confermando la non idoneità della candidata. La ricorrente chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e l’ammissione al terzo anno, lamentando, tra l’altro, il rischio di non vedersi riconoscere in Italia i crediti eventualmente maturati presso l’Università di Budapest.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente osservato che il decreto n. 39 del 2026, adottato in autotutela, appare prima facie idoneo a resistere alle censure formulate con i motivi aggiunti, in quanto l’amministrazione ha provveduto a integrare la motivazione del provvedimento originario.
Quanto al requisito del periculum in mora, il Collegio ha rilevato che la mancata iscrizione al terzo anno presso l’Ateneo di Teramo non impedisce alla ricorrente di proseguire gli studi di Medicina Veterinaria presso l’Università di Budapest, alla quale la stessa ha dichiarato di essere ancora iscritta. Tale circostanza è stata ritenuta dirimente, poiché il pregiudizio lamentato non assume i caratteri della gravità e dell’irreparabilità.
Con specifico riferimento alla dedotta preoccupazione circa il mancato riconoscimento in Italia dei crediti formativi che la ricorrente potrebbe maturare presso l’ateneo straniero, il Tribunale ha chiarito che tale evenienza non configura un danno attuale e irreparabile, ma rappresenta, al più, il possibile esito di una futura e doverosa valutazione di equipollenza della carriera universitaria avviata all’estero.
Il TAR ha poi rilevato che dagli atti di causa non è dato comprendere se esistano controinteressati che possano aspirare all’iscrizione al terzo anno occupando il posto residuo non assegnato. A garanzia dell’integrità del contraddittorio, il Collegio ha pertanto disposto la notificazione del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., sul sito web dell’Università, entro dieci giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni. Le spese della fase cautelare sono state infine compensate.
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Nota della Redazione
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