Concessioni demaniali marittime: integrato il contraddittorio con i titolari (TAR Abruzzo, Sez. I, n. 145 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il ricorso proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990 avverso gli atti di differimento della scadenza delle concessioni deve essere notificato a tutti i titolari delle concessioni medesime, i quali sono da considerarsi controparti necessarie del giudizio. L’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’oggettiva difficoltà di conoscerne denominazione e domicilio legittimano il giudice amministrativo a disporre l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso e del ricorso sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente, che ne è tenuta a garantire la permanenza fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Martinsicuro n. 191 del 5 dicembre 2023 e la successiva nota confermativa del Sindaco, con le quali il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative era stato differito al 31 dicembre 2024, in attesa dell’evoluzione normativa. Il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, è stato notificato al Comune e a due soli controinteressati, individuati tra gli attuali titolari delle concessioni.
La ricorrente ha rappresentato l’elevato numero di soggetti coinvolti nei rapporti concessori in essere e l’oggettiva difficoltà di conoscerne denominazione e domicilio, chiedendo di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell’amministrazione comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la non manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso. Ha quindi ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali titolari delle concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune di Martinsicuro, qualificandoli quali potenziali controinteressati nel giudizio.
L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è stata subordinata a precise modalità operative: la ricorrente dovrà richiedere al Comune la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del testo integrale del ricorso e dell’avviso, contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria, il numero e la data del provvedimento, il numero di registro generale e l’avvertimento sulla consultabilità del processo tramite il sito della giustizia amministrativa.
Il Comune è tenuto a pubblicare immediatamente i documenti e a non rimuoverli fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, nonché a rilasciare alla ricorrente l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione. L’integrazione del contraddittorio deve avvenire a pena di improcedibilità entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con successivo deposito telematico della documentazione attestante l’adempimento entro ulteriori dieci giorni.
All’esito dell’integrazione del contraddittorio, la causa è stata rimessa al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso.
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Nota della Redazione
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