Esclusione impianto dall’EU ETS: il TAR fissa l’udienza di merito senza misure cautelari (TAR Abruzzo n. 51 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., il giudice amministrativo, qualora ritenga che le esigenze di tutela della parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio di merito, può omettere ogni pronuncia sulla domanda di sospensione e fissare direttamente l’udienza pubblica di trattazione del merito. In tale evenienza, non potendosi individuare una soccombenza virtuale, le spese di lite della fase cautelare vanno compensate tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto situato nel Comune di Corfinio, ha impugnato la deliberazione del Comitato ETS n. 160 del 9 ottobre 2025, con la quale il proprio impianto è stato escluso dall’elenco di cui all’Allegato A della deliberazione n. 90/2025, relativo agli impianti eleggibili per l’applicazione degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2026–2030. La ricorrente ha contestato altresì gli atti presupposti e consequenziali, nonché il silenzio serbato dal Comitato ETS sul reclamo e sull’istanza di annullamento in autotutela presentati.
Costituitisi in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la società ha chiesto l’adozione di una misura cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione del TAR
All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto che le esigenze di tutela della parte ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio in sede di pubblica udienza, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Il TAR ha quindi omesso di pronunciarsi sull’istanza cautelare, privilegiando una definizione accelerata della controversia nel merito. La scelta di non decidere in sede cautelare, secondo il Collegio, non consente di individuare un’effettiva soccombenza virtuale, con conseguente obbligo di compensazione delle spese di lite della fase.
In accoglimento di tale impostazione, il TAR ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito per il 21 ottobre 2026, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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