Cessata materia del contendere per ottemperanza soddisfatta dopo il ricorso, con condanna alle spese (TAR Abruzzo n. 119 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere pronunciata quando il ricorrente ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Tale istituto si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità. La notifica della sentenza da ottemperare all’Amministrazione costituisce valida costituzione in mora, non essendo richiesta una formale e distinta domanda di esecuzione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, la declaratoria del diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione degli atti necessari per il godimento del beneficio.
La sentenza, non impugnata, era stata notificata all’Amministrazione nel dicembre 2023, ma quest’ultima era rimasta inerte. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza nel giugno 2025. Nelle more del giudizio, nel gennaio 2026, il Ministero provvedeva ad aprire il borsellino elettronico e a soddisfare la pretesa, seppur senza alcuna comunicazione preventiva alla parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione prodotta dal ricorrente attestava l’avvenuto pagamento, nel gennaio 2026, di quanto dovuto a titolo di Carta del Docente. Tale adempimento, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, è stato ritenuto pienamente satisfattivo della pretesa azionata, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha respinto l’eccezione dell’Avvocatura erariale, secondo cui il ricorso sarebbe stato inammissibile per mancata presentazione di una formale domanda di esecuzione all’Amministrazione. Il Collegio ha chiarito che la notifica della sentenza non aveva lo scopo di rendere edotto il Ministero dell’emissione del provvedimento, ma costituiva atto di costituzione in mora finalizzato a ottenere l’esecuzione del giudicato.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la pronuncia ha precisato la differenza tra la cessazione della materia del contendere, caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa e dalla piena soddisfazione offerta dalle determinazioni successive dell’Amministrazione, e la sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre invece quando l’accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente.
Infine, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro: il pagamento era avvenuto solo nel gennaio 2026, a fronte di un ricorso fondato presentato nel giugno 2025 e di una sentenza del giudice ordinario risalente al novembre 2023.
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Nota della Redazione
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