Ricorso cumulativo inammissibile senza connessione procedimentale tra accessi (TAR Abruzzo n. 84 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il ricorso cumulativo è ammissibile solo quando tra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale o funzionale, da accertarsi in modo rigoroso. Tale regola si applica anche al rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 116 cod. proc. amm. L’unitarietà del bene della vita, consistente nella conoscenza dei documenti per esercitare il diritto di difesa, rileva ai fini dell’interesse a ricorrere, ma non individua l’unicità o pluralità delle domande. In assenza di connessione, il ricorso che impugna distinti dinieghi di accesso opposti da amministrazioni diverse è dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente presentava distinte istanze di accesso documentale al Comune di Balsorano e al Comune di Capistrello, chiedendo l’ostensione di atti relativi ai Nuclei di Valutazione, al Fondo Risorse Decentrate e alla contrattazione integrativa, motivando l’istanza con l’esigenza di esercitare il diritto di difesa in un procedimento penale. I Comuni non riscontravano le istanze. Il ricorrente proponeva quindi istanza di riesame al Difensore Civico Regionale, che rigettava l’istanza relativa al Comune di Balsorano con decisione esplicita e lasciava formare il silenzio rigetto su quella relativa al Comune di Capistrello. Il ricorrente impugnava entrambe le decisioni con un unico ricorso, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dal Comune di Balsorano, ritenendola fondata. A differenza del processo civile, il processo amministrativo non prevede una specifica disciplina del litisconsorzio facoltativo: l’art. 32, comma 1, cod. proc. amm. consente di proporre più domande connesse, ma tale facoltà va adattata alla struttura impugnatoria del processo, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015.
Secondo tale orientamento, la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale rigorosamente accertata, per evitare la confusione di controversie e l’abuso dello strumento processuale. Il rito speciale in materia di accesso, pur avente ad oggetto l’accertamento del diritto, è strutturato secondo il modello impugnatorio e soggiace alla medesima regola.
Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato nello stesso giudizio due decisioni del Difensore Civico Regionale, l’una esplicita e l’altra implicita, relative a dinieghi taciti formatisi su istanze diverse presentate a due amministrazioni differenti. I vizi dedotti non erano omogenei: in un caso è stata censurata l’estensione della valutazione all’utilità probatoria dei documenti, nell’altro la mera inerzia del Difensore Civico. Il Collegio ha pertanto escluso ogni profilo di connessione procedimentale.
Quanto alla pretesa connessione funzionale fondata sull’unitarietà del bene della vita, il Tribunale ha precisato che la conoscenza dei documenti per esercitare il diritto di difesa rileva esclusivamente per l’interesse a ricorrere, ma non vale a individuare l’unicità o la pluralità delle domande. In assenza di ragioni apprezzabili che giustifichino la concentrazione dei giudizi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del solo Comune costituito.
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Nota della Redazione
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