La valutazione del requisito OS30 e il soccorso istruttorio sulla garanzia nel codice dei contratti pubblici (TAR Abruzzo n. 35 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del possesso del requisito di qualificazione per l’esecuzione di una categoria scorporabile a qualificazione necessaria, quale la OS30, deve ritenersi coerente con i principi di favor partecipationis e di risultato, anche quando la categoria sia assorbita da una categoria prevalente, se la classificazione posseduta risulta adeguata all’importo dei lavori che l’operatore ha dichiarato di eseguire in proprio. La mancanza di idonea copertura della garanzia provvisoria può essere sanata mediante soccorso istruttorio con integrazione dell’importo, senza alterazione del contenuto dell’offerta. L’omessa comprova delle misure di self-cleaning non integra una causa di esclusione automatica laddove il pagamento dell’oblazione abbia determinato l’estinzione del reato, rendendo plausibile l’impossibilità di fornire tale dimostrazione. In sede di bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sollecita esecuzione di un’opera di recupero architettonico prevale sull’interesse patrimoniale del ricorrente, ove quest’ultimo sia ristorabile per equivalente.
Il Fatto
Una società, in proprio e quale mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo con un’altra impresa, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo l’aggiudicazione definitiva disposta dall’Università degli Studi di Teramo in favore di un concorrente per l’affidamento dei lavori di realizzazione della “Cittadella della Cultura” presso l’ex manicomio “S. Antonio Abate”. La ricorrente ha contestato l’esito della procedura con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, deducendo sette motivi di illegittimità.
Le censure riguardavano, in sintesi, il possesso del requisito di qualificazione per la categoria scorporabile OS30, la validità della certificazione UNI ISO 37001:2016, l’insufficienza della garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicataria, la sussistenza di una causa di esclusione non automatica a carico del legale rappresentante di quest’ultima, l’omissione di dichiarazioni su soggetti e pari opportunità, la coerenza della dichiarazione sulle dimensioni occupazionali e la congruità dell’offerta. La stazione appaltante e l’aggiudicataria si sono costituite in giudizio, resistendo alle istanze cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato analiticamente i motivi di ricorso, rigettando la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la valutazione dell’amministrazione sul requisito OS30 coerente con i principi di favor partecipationis e di risultato, sia in relazione alla categoria assorbente OG11 sia alla classifica III-bis, reputata adeguata all’importo della quota di lavori da eseguire in proprio.
In relazione al secondo motivo, il Tribunale ha escluso profili di illegittimità nell’attribuzione del punteggio per la certificazione UNI ISO 37001:2016, ritenendola validamente rilasciata da un organismo accreditato da un ente aderente agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la regolarizzazione della garanzia provvisoria tramite soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante integrazione dell’importo senza alterazione dell’offerta.
In ordine al quarto motivo, concernente la asserita causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, il Collegio ha rilevato che l’omessa comprova delle misure di self-cleaning conseguiva plausibilmente all’estinzione del reato ambientale per effetto dell’oblazione. La scelta della stazione appaltante di non attivare verifiche è stata pertanto ritenuta conforme alla disciplina delle cause di esclusione non automatica.
Quanto ai motivi quinto, sesto e settimo, il Tribunale ha giudicato le censure infondate, rilevando la superabilità dell’omissione dichiarativa attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico, la regolarità dell’impegno sulle pari opportunità e la coerenza della dichiarazione occupazionale con la deroga di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 296/2006 per il settore edile. Ha infine ritenuto carente l’allegazione di elementi idonei a inficiare il giudizio di congruità dell’offerta.
In esito al bilanciamento degli interessi, il Collegio ha accordato prevalenza all’interesse pubblico alla sollecita esecuzione dell’opera, ritenendo l’interesse patrimoniale del ricorrente pienamente ristorabile e non suscettibile di pregiudizio irreversibile. La domanda cautelare è stata respinta, con fissazione dell’udienza di merito e compensazione delle spese della fase.
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