Sdemanializzazione e vendita di beni comunali: rinvio al merito senza decisione cautelare (TAR Abruzzo n. 20 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’istanza cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quando le esigenze di tutela della parte ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione del merito, il Collegio può rinviare alla pubblica udienza senza pronunciarsi sull’istanza, compenando le spese di lite della fase cautelare tra le parti costituite. Tale scelta non determina alcuna effettiva soccombenza e non incide sulla prosecuzione del giudizio di merito.
Il Fatto
Alcuni cittadini hanno impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale con cui l’ente ha disposto la sdemanializzazione e la vendita di porzioni di aree site in una frazione, distinte catastalmente al foglio indicato e comprendenti anche porzioni di una strada comunale. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti amministrativi impugnati e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere alle pretese attoree.
La Motivazione del TAR Abruzzo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione Prima, ha esaminato l’istanza di sospensione presentata in via incidentale ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze di tutela dei ricorrenti potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza, rinviando la decisione definitiva.
La mancata decisione cautelare, come evidenziato, non consente di individuare una effettiva soccombenza di alcuna delle parti, ragion per cui il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite della fase. Non è stata pertanto effettuata alcuna valutazione in merito al fumus boni iuris o al periculum in mora.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso, disponendo la comunicazione alle parti a cura della segreteria e l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione. La decisione assunta in sede cautelare non preclude la proposizione di ulteriori istanze o eccezioni nel corso del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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