Sanatoria edilizia: il TAR sospende il diniego per errore grafico e questione sismica (TAR Abruzzo n. 14 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria, la valutazione del fumus boni iuris può prescindere dall’accertamento definitivo della formazione del silenzio assenso ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, questione riservata al merito. L’erronea rappresentazione grafica dell’altezza del fabbricato nel progetto originario, l’attribuzione di superfici a proprietà esclusive piuttosto che a parti comuni e la smentita, da parte dell’Ufficio regionale del genio civile, della mancanza dell’autorizzazione sismica costituiscono profili di fondatezza prima facie idonei a sostenere la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
Un condominio impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il diniego di permesso di costruire in sanatoria e il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, chiedendone la sospensione cautelare. L’amministrazione comunale aveva ritenuto l’intervento non sanabile in ragione di una diversa altezza del fabbricato rispetto a quella originaria, di un aumento della superficie utile e della mancanza dell’autorizzazione sismica.
Il ricorrente eccepiva, tra l’altro, la formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, e contestava le valutazioni tecniche poste a fondamento del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, ha ritenuto di riservare al merito l’accertamento della formazione del silenzio assenso ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, non potendosi pronunciare in via definitiva in sede cautelare su una questione che richiede un approfondimento istruttorio. Tale riserva non ha tuttavia impedito la valutazione degli altri motivi di ricorso, apparsi prima facie fondati.
Con riguardo all’altezza del fabbricato, il Collegio ha rilevato che la difformità riscontrata dall’amministrazione è verosimilmente riconducibile a un errore di rappresentazione grafica nel progetto, circostanza che può inficiare la correttezza del diniego. Quanto all’aumento di superficie utile, la stessa è apparsa riconducibile a proprietà esclusive e non a parti comuni dell’edificio, risultando quindi non opponibile al condominio ricorrente.
In relazione alla dedotta mancanza dell’autorizzazione sismica, il Tribunale ha valorizzato l’attestazione dell’Ufficio regionale del genio civile del 1° ottobre 2025, che espressamente richiama il procedimento di sanatoria oggetto di causa, smentendo così il presupposto del diniego. La sussistenza del periculum in mora e la fondatezza dei motivi hanno indotto il Collegio ad accogliere l’istanza cautelare.
Il TAR ha pertanto disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 maggio 2026 e compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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