Accesso civico documentale, specificità dell’istanza e interesse difensivo attuale (TAR Abruzzo n. 382 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 è sufficientemente specifica quando indica il tipo di atto richiesto, il periodo temporale di formazione e il contenuto della documentazione, senza che l’amministrazione debba compiere un’attività di elaborazione dati, configurandosi altrimenti una richiesta di controllo generalizzato. L’interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante deve essere valutato con riferimento al momento della richiesta, e non è escluso dalla circostanza che i documenti siano stati in passato nella disponibilità del richiedente, qualora questi non possa più accedervi autonomamente. Per l’accesso difensivo è sufficiente un collegamento funzionale tra gli atti richiesti e la tutela giurisdizionale di beni-interessi, senza che il richiedente debba enunciare i motivi dell’azione che intende proporre e senza alcun controllo dell’amministrazione sul merito di tale azione eventuale.
Il Fatto
Un dirigente farmacista, il cui periodo di prova non era stato superato con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, presentava un’istanza di accesso documentale per ottenere copia di corrispondenza e note relative alla propria attività, preannunciando l’intenzione di adire il giudice del lavoro. L’azienda sanitaria respingeva l’istanza per genericità, accogliendola solo parzialmente in seguito, dopo la presentazione del ricorso. Il ricorrente impugnava il diniego e, con motivi aggiunti, la successiva nota di parziale accoglimento che reiterava il rifiuto per la restante documentazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel dichiarare cessata la materia del contendere per la documentazione consegnata dopo il ricorso, ha ritenuto fondate le restanti censure. La richiesta relativa ai punti 1) e 4) è stata giudicata non generica, essendo indicati il tipo di documento, i soggetti tra cui era intercorsa la corrispondenza, il periodo di formazione e il contenuto. L’attività richiesta all’amministrazione consisteva pertanto in una mera ricerca nei propri archivi su parametri univoci, non in un’attività di elaborazione dati propria delle istanze di controllo generalizzato.
Quanto alla precedente disponibilità dei documenti in capo al richiedente, il Collegio ha chiarito che l’interesse all’accesso va valutato all’attualità, e nel caso di specie l’account di posta elettronica istituzionale era stato disattivato, con conseguente impossibilità di consultazione autonoma. Tale considerazione è stata estesa anche al documento di cui al punto 2), per il quale il diniego era motivato esclusivamente dal fatto che la nota fosse già nella disponibilità dell’interessato.
In ordine alla specificità dell’interesse difensivo, la sentenza afferma che è sufficiente un collegamento funzionale tra gli atti richiesti e la tutela giurisdizionale di beni-interessi, collegamento evidente nel caso di specie per la correlazione dei documenti alla prestazione lavorativa resa dal ricorrente. Non è richiesto, invece, che il richiedente enunci gli specifici motivi dell’azione che intende proporre, né è previsto alcun controllo sulla fondatezza della futura domanda giudiziale, potendo l’interessato, dopo la visione degli atti, anche rinunciare a proporla.
La sentenza condanna altresì l’amministrazione alla refusione delle spese di lite, affermando il principio della soccombenza virtuale anche per la documentazione consegnata solo dopo la proposizione del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.