Il giudice dell’ottemperanza ordina l’accredito della Carta del Docente e nomina il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 374 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta Elettronica e condanna l’Amministrazione all’accredito dell’importo costituisce titolo esecutivo idoneo per il giudizio di ottemperanza, senza che sia necessaria l’apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, calibrato sull’esecuzione civile, non osta all’azione di ottemperanza, potendo l’Amministrazione essere direttamente condannata all’adempimento entro il termine indicato dal giudice amministrativo. L’organo intimato non può giustificare l’inottemperanza deducendo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore, con facoltà di delega a un funzionario, che provvede in sostituzione dell’Amministrazione inerte. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. quando l’importo da corrispondere sia contenuto e la sentenza ottemperanda abbia già previsto la produzione di interessi.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarle, sulla Carta Elettronica del Docente, l’importo di euro 3.000,00 per la formazione. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’Amministrazione era rimasta inerte, determinando la ricorrente a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. Il Ministero si costituiva in giudizio per contrastare la domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza del titolo e la mancata esecuzione del giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi confermato il proprio orientamento, richiamando la sentenza n. 267 del 2025 dello stesso TAR, secondo cui la norma, sebbene calibrata sul processo civile, è applicabile al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti: il riferimento al “titolo esecutivo” non impone la spedizione in forma esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude espressamente tale necessità ai fini dell’ottemperanza.
Il Collegio ha altresì rilevato che l’Amministrazione non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che l’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con l’ordine al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, mediante accredito delle somme sulla Carta del Docente, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della pronuncia, con gli accessori come per legge.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un suo funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, con spese a carico della parte soccombente. Non ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora, considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dalla sentenza ottemperanda.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, ravvisando potenziali profili di danno erariale connessi alla mancata esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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