Raccolta differenziata rifiuti, accoglimento cautelare e requisiti igienico-sanitari (TAR Abruzzo n. 89 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare abbinata a motivi aggiunti è accolta quando l’Amministrazione non abbia verificato, come richiesto in una precedente ordinanza cautelare, la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie necessarie per la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata all’interno delle pertinenze condominiali. In tal caso, il giudice amministrativo sospende l’efficacia dell’atto impugnato, fissando una nuova camera di consiglio per la trattazione del merito. La verifica dei presupposti igienico-sanitari costituisce requisito imprescindibile per l’adozione di atti che impongono obblighi di installazione di infrastrutture per la raccolta dei rifiuti in ambito condominiale.
Il Fatto
La vicenda origina da un’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva attivato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”. Il provvedimento imponeva, tra l’altro, che i bidoni di grandi capacità destinati ai condomini con più di dieci abitazioni fossero collocati nelle pertinenze condominiali, con obbligo di presa in consegna entro un termine perentorio.
I condomini ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale e, con motivi aggiunti, la successiva determina di presa in consegna dei bidoni. In sede cautelare, hanno chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti, evidenziando l’assenza di spazi idonei e di condizioni igienico-sanitarie adeguate all’interno dell’edificio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che in una precedente fase cautelare era già stata richiesta all’Amministrazione una verifica delle condizioni igienico-sanitarie per la collocazione dei bidoni all’interno del condominio.
Dalla documentazione versata in atti non è risultato che tale accertamento fosse stato effettivamente compiuto. In particolare, il Comune non aveva dimostrato di aver verificato la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti, né tantomeno di aver svolto un’istruttoria adeguata in ordine alla disponibilità di spazi idonei nelle pertinenze condominiali.
Il Collegio ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti, valorizzando il mancato adempimento dell’onere istruttorio imposto con la precedente ordinanza.
La necessità di garantire la tutela cautelare ha indotto il Tribunale a sospendere l’efficacia della determina impugnata sino al 15 settembre 2026, fissando per il seguito della trattazione del ricorso la camera di consiglio dell’11 settembre 2026. La compensazione delle spese della fase cautelare chiude la vicenda processuale in questa fase.
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Nota della Redazione
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