Riserva per il servizio civile universale riconosciuta anche se non dichiarata in domanda (TAR Abruzzo n. 370 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo di riserva per gli operatori volontari del servizio civile universale deve essere valutato anche se non dichiarato ovvero erroneamente dichiarato nella domanda di partecipazione, purché posseduto alla data di presentazione della domanda e trasmesso all’amministrazione all’esito positivo della prova selettiva e prima dell’approvazione della graduatoria finale. La condizione prevista dal bando, che subordina l’applicazione della riserva alla dichiarazione resa in domanda, non può operare in termini preclusivi, atteso che la valutazione dei titoli di riserva non è suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati, con conseguente inconferenza del richiamo al principio di autoresponsabilità, affermato con riferimento al solo possesso dei requisiti di partecipazione. La partecipazione al concorso dei beneficiari della quota di riserva non è, in ogni caso, condizionata alla manifestazione di un’opzione, dovendosi di tale diritto tenere conto al momento della redazione della graduatoria finale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale viabilità e conduzione mezzi, indetto dalla Provincia di Chieti. Il bando riservava un posto agli operatori volontari che avessero concluso il servizio civile universale senza demerito, a condizione che tale titolo fosse dichiarato in sede di domanda di partecipazione. All’atto della domanda, il candidato dichiarava di non possedere il titolo, pur essendone in effetti titolare; il 26 novembre 2025 trasmetteva tuttavia all’amministrazione, a mezzo PEC, la documentazione comprovante il servizio prestato e la volontà di avvalersene.
Nonostante tale invio, avvenuto prima dell’approvazione della graduatoria finale, l’amministrazione non riconosceva la riserva, adottando la determinazione di approvazione della graduatoria. Il candidato impugnava l’atto, deducendo la violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017 e della lex specialis, nonché il difetto di istruttoria per il mancato soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, valorizzando la circostanza oggettiva del possesso del titolo di riserva e il dato sostanziale della sua trasmissione tempestiva. Il TAR richiama il principio, espresso da giurisprudenza recente, secondo cui il concorrente che abbia superato con esito positivo la prova selettiva ha la possibilità di far valere i titoli di riserva, comunque posseduti all’atto della domanda, anche se non dichiarati o erroneamente dichiarati, purché trasmessi entro il termine stabilito dall’amministrazione e prima dell’approvazione della graduatoria finale.
La decisione valorizza la sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 9 ottobre 2025, la quale afferma che la partecipazione al concorso dei beneficiari della quota di riserva non è condizionata alla manifestazione di un’opzione, atteso che il diritto alla riserva opera al momento della redazione della graduatoria finale, quando i beneficiari possono essere preferiti ai concorrenti esterni che abbiano ottenuto un punteggio migliore.
Il Collegio argomenta ulteriormente osservando che i titoli di riserva, al pari di quelli di preferenza, non formano oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice ma rilevano solo dopo lo svolgimento delle prove selettive, come confermato dall’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994. Da ciò discende che la loro considerazione tardiva non può compromettere la par condicio fra i candidati, rendendo inconferente il richiamo al principio di autoresponsabilità, che la giurisprudenza amministrativa ha affermato con riferimento al solo possesso dei requisiti di partecipazione.
In applicazione di tali principi, il bando di concorso, nella parte in cui condiziona l’applicazione della riserva alla dichiarazione espressa resa in domanda, è stato ritenuto non ostativo: il titolo, posseduto fin dalla domanda e trasmesso all’esito della prova selettiva prima dell’approvazione della graduatoria, doveva essere valutato. La determina impugnata è stata conseguentemente annullata limitatamente alla mancata attribuzione della riserva, con obbligo di riformulazione della graduatoria; le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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