Selezione interna e indennità di funzione: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 363 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura selettiva riservata a personale interno, che non determina una novazione del rapporto di lavoro ma si limita ad attribuire, per un periodo temporaneo, una mera indennità di funzione correlata a una posizione organizzativa, rientra nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione disciplinati dal codice civile. In tale contesto, l’amministrazione esercita la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Le ricorrenti, dipendenti della Azienda Sanitaria Locale di Pescara, hanno partecipato a una selezione interna, per titoli e prove, finalizzata alla copertura di incarichi di funzione organizzativa di coordinamento del personale del comparto sanitario. La procedura era riservata al personale già in servizio, essendo richiesto il rapporto di dipendenza con la medesima ASL. All’esito delle prove, la commissione esaminatrice ha escluso le ricorrenti dalla prova orale e l’amministrazione ha approvato la graduatoria finale. Le ricorrenti hanno impugnato tali atti dinanzi al TAR, deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole sulla predeterminazione dei criteri di valutazione e la mancata esclusione di candidati i cui elaborati presentavano segni di riconoscimento.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente esaminato la questione di giurisdizione, rilevabile d’ufficio. Ha osservato che il superamento della selezione non comportava una modifica dell’inquadramento in una diversa area economica o funzionale, ma attribuiva soltanto una indennità di funzione per la durata dell’incarico, conferito a tempo determinato per cinque anni rinnovabili. Si trattava, quindi, di una semplice posizione organizzativa, senza alcuna novazione del rapporto di lavoro.
Secondo il tribunale, la procedura selettiva in esame costituisce un caso tipico di selezione riservata a personale interno, che implica esclusivamente un mutamento temporaneo di funzioni all’interno della medesima area funzionale. Tale evenienza rientra fisiologicamente nella gestione del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ambito nel quale l’amministrazione opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26270 del 2016, secondo cui le controversie relative a procedure selettive interne che non comportano un avanzamento in carriera ma solo un mutamento di funzioni con attribuzione di indennità accessorie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre citato la sentenza del TAR Napoli n. 3643 del 2025, che ha applicato il medesimo principio a una fattispecie analoga.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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