Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per pagamento tardivo con condanna alle spese (TAR Abruzzo n. 362 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza e il successivo pagamento delle somme dovute, intervenuto in corso di giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di cessazione e non di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’avvenuto adempimento successivo alla instaurazione del giudizio comporta la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che va condannata alle spese di lite in applicazione del principio di causalità, ancorché la liquidazione debba avvenire in misura ridotta in ragione della serialità dei contenziosi. La condanna alle spese consegue al fatto oggettivo dell’inadempimento perdurato fino alla proposizione del ricorso, a prescindere dalla successiva regolarizzazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio economico della Carta del Docente. L’amministrazione resistente, rimasta inadempiente, non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione provvedeva al pagamento delle somme dovute alla ricorrente. Quest’ultima, nell’ultima memoria depositata, ha preso atto dell’avvenuto adempimento, insistendo tuttavia per la regolazione delle spese del giudizio. La questione sottoposta al collegio riguarda pertanto gli effetti processuali dell’adempimento tardivo e il regime delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che l’adempimento alla sentenza è avvenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, circostanza che impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria costituisce l’esito processuale tipico dell’ipotesi in cui il provvedimento richiesto o l’adempimento dovuto intervengano nel corso del giudizio, satisfacendo l’interesse del ricorrente.
Con specifico riguardo alle spese di lite, il tribunale ha applicato il principio di causalità, affermando che la soccombenza va attribuita all’amministrazione che ha dato causa al giudizio, avendo lasciato perdurare l’inadempimento fino alla proposizione del ricorso. L’intervenuto pagamento successivo non elide la responsabilità processuale per le spese, ma incide soltanto sulla quantificazione.
In considerazione della serialità dei contenziosi riguardanti la medesima questione della Carta del Docente, la liquidazione è stata contenuta in misura ridotta, con condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata in dispositivo, oltre accessori e contributo unificato. Il tribunale ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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