Il daspo deve essere proporzionato: annullato il divieto esteso a tutti gli impianti e tutte le competizioni (TAR Abruzzo n. 336 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 deve rispettare il principio di proporzionalità, dovendo l’Amministrazione calibrarne il contenuto in relazione all’effettiva pericolosità sociale del destinatario e alle specifiche esigenze preventive. È illegittimo, per difetto di proporzionalità, il provvedimento che imponga un divieto di estensione temporale e spaziale amplissima, riguardante tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ed europeo e tutte le competizioni, incluse quelle dilettantistiche, amichevoli e di allenamento, nonché discipline diverse da quella in occasione della quale è avvenuto il fatto.
Il Fatto
Nel corso di un incontro di calcio del campionato allievi regionali under 17, un guardalinee tesserato per una delle squadre colpiva con la bandierina un giocatore della squadra avversaria. Per tale episodio la Questura disponeva, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il divieto di accesso per due anni a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’UE, con ampia estensione agli eventi, alle serie e alle aree limitrofe. Il destinatario del provvedimento impugnava la determina, deducendone la genericità, l’indeterminatezza e la sproporzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, sebbene l’episodio contestato sia connotato da un oggettivo disvalore, il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato presenta un’amplissima estensione sia sotto il profilo temporale che spaziale. Il divieto, infatti, si applicava a tutti gli impianti sportivi nazionali ed europei, a tutte le competizioni, incluse quelle amichevoli, di allenamento e dei campionati dilettantistici, nonché a discipline diverse dal calcio come il basket. Tale estensione è stata ritenuta mal conciliabile con il principio di proporzionalità, che richiede una calibratura della misura sulle specifiche esigenze di prevenzione.
A rafforzare il giudizio di illegittimità ha concorso il comportamento dell’Amministrazione, che non aveva fornito riscontro all’ordinanza cautelare con cui il Tribunale, ai fini del riesame, aveva invitato la Questura a precisare, contenere e definire i limiti del daspo. La mancata ottemperanza a tale invito ha determinato l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha assorbito ogni altra censura e ha annullato l’atto impugnato, facendo salve le eventuali ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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