Danno meramente economico e potenziale non integra pregiudizio grave e irreparabile ex art. 55 c.p.a. (TAR Pescara n. 71 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ex art. 55 c.p.a. deve essere respinta qualora il pregiudizio dedotto dal ricorrente si configuri come meramente economico e potenziale, oltre che generico. La valutazione del periculum in mora postula, infatti, l’accertamento di un danno concreto e attuale, grave e irreparabile, non essendo sufficiente l’allegazione di un pregiudizio futuro, incerto nelle sue ricadute e privo di specifica dimostrazione.
Il Fatto
Una associazione di promozione sociale impugnava dinanzi al TAR la determinazione con cui il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo aveva disposto la sua esclusione dalla ammissibilità a finanziamento, con archiviazione della domanda di sostegno presentata per l’attivazione dell’intervento SRD09 del PSP 2023-2027, relativo agli investimenti non produttivi nelle aree rurali. Avverso il provvedimento di esclusione, l’associazione proponeva ricorso e, successivamente, motivi aggiunti, avverso la determinazione con cui la stessa domanda di sostegno era stata ammessa a finanziamento con l’attribuzione di un punteggio complessivo di 25 punti su 100.
Nel giudizio, instaurato nei confronti della Regione Abruzzo e dell’AGEA, l’associazione chiedeva la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo l’insorgenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esclusione e, in subordine, dalla penalizzazione del punteggio attribuito alla propria domanda.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, nel decidere sulla domanda cautelare, ha incentrato la propria valutazione esclusivamente sul requisito del periculum in mora. Ha rilevato, in primo luogo, che il danno lamentato dalla ricorrente aveva natura meramente economica e potenziale: la perdita della possibilità di ottenere il finanziamento, o la sua riduzione per effetto del punteggio conseguito, non integrava un pregiudizio attuale e concreto, idoneo a giustificare la misura interinale.
Il Collegio ha poi qualificato il danno come generico, in quanto non supportato da una specifica allegazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati, né da elementi probatori idonei a comprovarne l’irreparabilità. Sul punto, ha ritenuto che la mera deduzione di un pregiudizio economico, non assistita da una dimostrazione della sua gravità e attualità, non soddisfa il requisito previsto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di fase tra le parti.
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Nota della Redazione
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