La sanzione per omessa demolizione non spetta al mero utilizzatore stagionale della struttura abusiva (TAR Abruzzo n. 297 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione e la conseguente sanzione pecuniaria per l’inottemperanza non possono essere irrogate al mero utilizzatore temporaneo di un’opera abusiva che sia estraneo alla sua realizzazione e non vanti alcun diritto reale su di essa. La legittimazione passiva all’ordine di ripristino presuppone la qualifica di proprietario o di soggetto cui l’abuso sia materialmente ascrivibile. Le strutture stabilmente infisse al suolo e allacciate alle reti sono beni immobili per accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ., con la conseguenza che un contratto di locazione della piazzola, presupponendo la mobilità del manufatto, è nullo per inesistenza dell’oggetto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione comunale con cui, previa conferma dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’area, gli era stata ingiunta la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di una struttura prefabbricata. Il provvedimento lo qualificava come soggetto avente la disponibilità del manufatto, realizzato in difformità dai titoli abilitativi su una piazzola all’interno di un campeggio. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della presupposta ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione preliminare, rilevando che il ricorrente, in quanto mero utilizzatore stagionale privo di disponibilità materiale e giuridica del bene, non aveva interesse a impugnare l’ordine di demolizione. Il giudice ha quindi richiamato il principio per cui l’utilizzo di un’opera abusiva non è di per sé sufficiente a fondare il titolo di responsabilità, essendo la legittimazione passiva circoscritta al proprietario o all’autore dell’abuso.
La decisione si fonda sulla qualificazione dei bungalow come beni immobili per accessione, stabilmente incorporati al suolo e allacciati alle reti. Da tale presupposto discende l’impossibilità di configurare una proprietà separata delle strutture rispetto al suolo, con conseguente nullità dei contratti di locazione delle piazzole che ne presuppongano la natura mobile. Il Tribunale ha motivato il proprio discostamento dall’orientamento del Giudice d’appello, evidenziando come nel processo penale sia emerso che gli acquirenti avevano comprato solo un kit montabile, poi trasformato a loro insaputa in una abitazione infissa al suolo.
La Corte ha infine rilevato l’incoerenza dell’Amministrazione nel ritenere le opere non amovibili ai fini dell’ordine di demolizione ma amovibili per escludere l’accessione e sanzionare l’utilizzatore. Il potere di eseguire il comando ripristinatorio spetta esclusivamente al proprietario, non a chi vanta un mero diritto personale di godimento, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata al ricorrente.
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Nota della Redazione
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