Alberi monumentali: la delibera che preclude il permesso di costruire è lesiva ma regge al fumus (TAR Abruzzo n. 61 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera di inserimento di un albero nell’elenco regionale degli alberi monumentali, ove idonea a incidere sulla possibilità di attuazione di un titolo edilizio, è suscettibile di impugnazione. In sede di esame della domanda cautelare, il difetto dei presupposti per l’accoglimento può essere rilevato anche in considerazione dell’esistenza di un precedente atto amministrativo analogo che ha già inciso sulla medesima area. La verifica in ordine alle possibilità e modalità di attuazione del permesso di costruire resta impregiudicata e può essere oggetto di interlocuzione tra le parti e l’amministrazione.
Il Fatto
La società Edismart srl ha impugnato la delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo n. 895 del 29 dicembre 2025, nella parte in cui ha inserito nell’elenco regionale degli alberi monumentali un esemplare di Quercus Pubescens, ubicato in via Conte Genuino, che insiste sull’area oggetto di un permesso di costruire. La società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di vincolo, deducendone la lesività rispetto all’intervento edilizio assentito.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda. Il tribunale ha posto in evidenza che il provvedimento impugnato risulta già preceduto da un’analoga delibera della Giunta regionale n. 1103 del 29 dicembre 2015, circostanza che depone per la non novità della lesione e incide sul fumus del ricorso.
La decisione assume rilievo nella parte in cui il giudice amministrativo non esclude in via definitiva la possibilità di una soluzione satisfattiva dell’interesse del ricorrente, lasciando impregiudicata la facoltà di un’interlocuzione tra la società, il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo. L’obiettivo dichiarato è verificare possibilità e modalità di attuazione del permesso di costruire n. 4 del 23 gennaio 2024, che risulterebbe precluso dal vincolo imposto sull’albero monumentale.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase, e ha disposto che l’ordinanza sia eseguita dall’amministrazione e depositata presso la Segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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