Annullato il diniego di revoca del divieto di detenzione armi fondato su condotte risalenti e superate (TAR Abruzzo n. 252 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi vanta un interesse giuridicamente protetto a ottenere dall’amministrazione il riesame della propria posizione dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità. L’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di revoca impone all’Autorità di Pubblica Sicurezza di rinnovare l’istruttoria e di formulare una nuova prognosi attuale e concreta di pericolo di abuso delle armi. Il provvedimento di conferma del divieto non può fondarsi su un apodittico rinvio alle precedenti determinazioni né su condotte risalenti, senza specificare ulteriori elementi indicativi dell’attualità del rischio, dovendo il giudizio di affidabilità scaturire da una valutazione complessiva della personalità del soggetto che consideri, tra l’altro, l’epoca della condotta contestata e il comportamento successivamente tenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi per difesa personale dal 1992, era stato destinatario nel 2015 di un provvedimento di divieto di detenzione armi, adottato a seguito dell’apertura di un procedimento penale per i reati di lesioni personali, violenza sessuale, sequestro di persona, violenza privata e maltrattamenti in famiglia. Con sentenza del 2018 il Tribunale Penale Collegiale lo aveva assolto con formula piena per la maggior parte dei reati, dichiarando il non luogo a procedere per il reato di lesioni personali per intervenuta remissione di querela.
Il ricorrente presentava quindi istanza di revoca del divieto, evidenziando il mutamento delle circostanze, ma la Prefettura disponeva la conferma del provvedimento del 2015 sulla base di una nota del Comando Provinciale Carabinieri che affermava la permanenza delle condizioni ostative. Avverso tale conferma il ricorrente proponeva ricorso deducendo violazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, non potendo tale divieto avere efficacia sine die oltre il venir meno della situazione di pericolosità. Il riesame deve essere condotto attraverso un’istruttoria puntuale e aggiornata che conduca a una prognosi attuale e concreta di pericolo di abuso delle armi, non potendo l’amministrazione limitarsi a un apodittico rinvio alle precedenti determinazioni.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che la Prefettura non ha considerato le sopravvenienze positive evocate dal ricorrente e segnatamente l’assoluzione con formula piena dai reati ascrittigli che avevano condotto nel 2015 all’adozione del divieto. Il provvedimento gravato si basa su circostanze ormai superate senza proporre alcuna valutazione aggiornata sul comportamento dell’interessato successivo all’assoluzione, che potesse avvalorare l’inaffidabilità.
Il Collegio condivide il principio secondo cui da un’unica condotta risalente al 2015 non può discendere sic et simpliciter il giudizio di inaffidabilità, senza specificare elementi indicativi dell’attualità del rischio di abuso. Il diniego di revoca può conseguire solo a una valutazione complessiva della personalità del soggetto che tenga conto dell’epoca della condotta contestata, della condotta successiva e di altri elementi sintomatici. L’unico procedimento penale a carico del ricorrente si era concluso nel 2018 con l’assoluzione, sicché il provvedimento impugnato, fondato su formule stereotipate prive di elementi valutativi, difetta di motivazione circa il comportamento tenuto negli anni e le positive circostanze sopravvenute.
Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di conferma e della nota del Comando Provinciale Carabinieri. Le spese di giudizio sono integralmente compensate in ragione della particolarità della materia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.