Il punto erogativo di Fisioterapia non comprende l’attività riabilitativa (TAR Abruzzo n. 201 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale, laddove individui il raggruppamento di branche “Medicina Fisica e Riabilitativa FKT”, si riferisce esclusivamente alla prestazione specialistica ambulatoriale di fisioterapia e non anche a quella di riabilitazione. Ne consegue che il rilascio di un parere di compatibilità programmatoria per una struttura che eroghi solo fisioterapia esaurisce legittimamente il contingente di punti erogativi previsti per tale branca, non potendosi invocare un preteso rapporto inscindibile tra attività fisioterapica e riabilitativa ai fini della conservazione della disponibilità dei punti stessi.
Il Fatto
Una società operante nel settore della fisioterapia presentava istanza per la realizzazione di un ambulatorio di fisiochinesiterapia nel Comune di Pescara. L’istanza otteneva il parere favorevole della ASL ma, successivamente, la Regione esprimeva parere negativo di compatibilità programmatoria, in quanto il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024 prevedeva per il territorio di riferimento un unico punto di medicina fisica e riabilitativa, già assegnato a un diverso operatore.
La società ricorrente impugnava, pertanto, gli atti favorevoli rilasciati al concorrente, tra cui il parere di compatibilità programmatoria regionale e l’autorizzazione comunale alla realizzazione del poliambulatorio, sostenendo che il punto erogativo residuo sarebbe stato illegittimamente “consumato” da una struttura autorizzata alla sola fisioterapia e non anche alla riabilitazione.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando che la tesi della ricorrente si fondava su un erroneo presupposto interpretativo del piano di fabbisogno regionale. Secondo l’allegato alla delibera di approvazione del fabbisogno, il raggruppamento di branche denominato “Medicina Fisica e Riabilitativa FKT” comprende esclusivamente la prestazione specialistica ambulatoriale di fisioterapia, e non anche la distinta attività di riabilitazione.
Il Collegio ha quindi chiarito che non sussiste alcun rapporto inscindibile tra le due attività tale da rendere necessario lo svolgimento di entrambe in un unico punto erogativo. La struttura autorizzata, essendo stata formata per la sola fisioterapia, ha correttamente inciso sul contingente programmato per quella branca, esaurendo i punti erogativi disponibili per il distretto di riferimento.
Di conseguenza, il provvedimento di diniego dell’istanza avanzata dalla ricorrente risulta legittimo, in quanto la disponibilità di punti erogativi per la fisioterapia era stata già interamente assegnata. La sentenza ha infine compensato le spese di giudizio, valorizzando la peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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