Proroga del termine del commissario ad acta per l’ottemperanza (TAR Abruzzo n. 163 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza può prorogare i termini assegnati al commissario ad acta qualora il procedimento di esecuzione del giudicato sia ancora in corso e l’incarico non sia stato espletato. La proroga costituisce esercizio del potere di direzione dell’esecuzione e non richiede una nuova valutazione del rapporto sottostante, essendo finalizzata a consentire il completamento dell’attività esecutiva già avviata. Il termine assegnato decorre dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza di proroga.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lanciano n. 304 del 19 dicembre 2022, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguito dell’inottemperanza dell’Amministrazione, la parte interessata aveva attivato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso con sentenza n. 410 del 2025, disponendo la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, con procedimento di esecuzione in corso.
Il commissario ad acta, tuttavia, non aveva portato a termine l’incarico nel termine assegnato, presentando pertanto istanza di proroga dei termini. L’istanza era stata ritualmente depositata e sottoposta all’esame del Collegio nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha ritenuto la richiesta di proroga meritevole di accoglimento, rilevando che il procedimento di esecuzione era ancora in corso e che ricorrevano i presupposti per consentire al commissario ad acta di completare l’incarico affidatogli. La decisione si fonda sulla constatazione che l’attività esecutiva, pur avviata, non si era ancora conclusa e che l’assegnazione di un ulteriore termine appariva necessaria per garantire l’effettiva esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha assegnato al commissario ad acta l’ulteriore termine di giorni 40 (quaranta) per l’espletamento dell’incarico, con decorrenza dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza. La scelta del termine appare calibrata sulla complessità delle attività residue e sulla necessità di assicurare la conclusione dell’incarico in tempi ragionevolmente contenuti.
L’ordinanza, depositata presso la Segreteria del Tribunale, è stata comunicata alle parti e al commissario ad acta nelle forme di rito. Il provvedimento si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa che riconosce al giudice dell’ottemperanza un ampio potere di conformazione dell’esecuzione, essendo il commissario ad acta un organo ausiliario del giudice, chiamato a svolgere l’attività sostitutiva in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
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Nota della Redazione
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