Ottemperanza per la carta docente: l’amministrazione deve procedere entro sessanta giorni (TAR Abruzzo n. 161 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dello Stato non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale ovvero a trasmettere gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme di danaro non richiede, nel giudizio di ottemperanza, l’apposizione della formula esecutiva, stante la previsione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm.. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’amministrazione di procedere all’esecuzione, con termine perentorio e nomina del commissario ad acta, mentre la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa in ragione dell’esiguità dell’importo e della produzione di interessi secondo il titolo esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Nonostante l’esecuzione del giudicato fosse dovuta, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio scolastico regionale restavano inerti, così spingendo il docente a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione di Pescara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la manifesta fondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., richiamando il proprio consolidato orientamento favorevole ai docenti in controversie analoghe, quale la sentenza n. 267 del 2025.
La Corte ha quindi affrontato la questione del termine per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, osservando che l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 — che impone all’amministrazione di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo — è calibrato sul processo civile ma va adattato al procedimento di ottemperanza. In tale sede, infatti, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come espressamente stabilito dall’art. 115, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto all’eventuale eccezione di incompetenza, il Tribunale ha chiarito che l’organo intimato non può sottrarsi all’ottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, in quanto il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990.
Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo che l’amministrazione proceda all’accredito delle somme sulla carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, la Corte ha nominato sin d’ora il Prefetto pro tempore di Chieti quale commissario ad acta, con possibilità di delega a un funzionario. Ha invece escluso la condanna alle penalità di mora, considerato il modesto importo e la produzione degli interessi secondo il titolo.
Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, evidenziando i profili di danno erariale potenzialmente connessi alla mancata esecuzione del giudicato, e ha condannato l’amministrazione alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del legale antistatario.
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Nota della Redazione
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