Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale prematurale: il giudice fissa il merito (TAR Abruzzo n. 36 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere definita con una fissazione dell’udienza di merito. Tale evenienza ricorre quando il giudice ritiene sussistenti i presupposti per una definizione nel merito del giudizio. In questo caso, l’ordinanza che fissa l’udienza pubblica di trattazione non si pronuncia sulla fondatezza o meno della domanda cautelare. La compensazione delle spese della fase cautelare segue il regime di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, un appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la determina del 2 ottobre 2025 con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale. Avverso la successiva determina di conferma del 3 febbraio 2026, ha proposto motivi aggiunti. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026, ha esaminato la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, unitamente ai motivi aggiunti. Richiamati gli artt. 55 e 57 c.p.a., ha rilevato come il giudizio non presenti profili che ne richiedano una definizione in sede di incidente cautelare. L’ordinanza impugnata, concernente un trasferimento per incompatibilità ambientale, presuppone una valutazione di merito che richiede un approfondimento istruttorio e documentale. Per questo, ha ritenuto sussistenti i presupposti per una definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 25 settembre 2026 per la trattazione del ricorso.
La compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti è disposta in considerazione della natura del provvedimento impugnato e del fatto che l’esito della fase non anticipa la decisione di merito. L’Amministrazione è stata incaricata dell’esecuzione dell’ordinanza, mentre la Segreteria del Tribunale provvederà alla comunicazione alle parti.
Considerata la natura del provvedimento impugnato, che coinvolge dati personali del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, disponendo l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la persona fisica della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.