Prescrizione ASL del setting riabilitativo: il giudice amministrativo non può sostituire la valutazione clinica degli specialisti (TAR Abruzzo n. 28 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex artt. 55 e 57 c.p.a., l’atto con cui l’azienda sanitaria locale, a seguito di un riesame della situazione del paziente effettuato da un team di specialisti competenti nelle molteplici materie necessarie per l’assistenza, individua un percorso di assistenza continuo e dettagliato non presenta i presupposti per la sospensione dell’efficacia, difettando il requisito del fumus boni juris. Il giudice amministrativo, in presenza di una motivazione particolarmente dettagliata e articolata che emerga dall’atto impugnato, non può sostituire la propria valutazione clinica a quella tecnico-discrezionale dell’Amministrazione sanitaria, la quale conserva il potere di determinare il setting terapeutico più appropriato per il paziente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla prescrizione adottata dall’ASL in tema di trattamenti riabilitativi, contenuta nel verbale del 14 maggio 2025, e dal successivo atto del 18 dicembre 2025, recante l’indicazione del setting terapeutico in riesame del precedente. Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno del figlio, ha impugnato tali provvedimenti, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, nonché l’accertamento del diritto del paziente a ricevere i trattamenti riabilitativi e la condanna dell’Amministrazione alla loro somministrazione. Con motivi aggiunti, la parte ricorrente ha esteso l’impugnazione all’atto successivo, presentando contestualmente domanda cautelare incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, osservando come un nutrito team di specialisti dell’ASL, competenti nelle molteplici materie necessarie per l’assistenza al paziente, abbia proceduto a un riesame della situazione, rivalutando in modo attento e particolareggiato le condizioni del soggetto interessato.
La circostanza che emerge con chiarezza dall’atto impugnato è che il percorso di assistenza individuato dagli specialisti fornisce al paziente un supporto continuo e “a tutto tondo”. Il Collegio ha quindi valorizzato il dato della rivalutazione clinica effettuata dall’Amministrazione, la cui motivazione è risultata dettagliata e articolata, tale da non lasciare spazio a profili di manifesta illegittimità o a carenze istruttorie che possano giustificare la tutela cautelare.
La valutazione del giudice amministrativo, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, non può pertanto estendersi al merito delle scelte terapeutiche, le quali sono rimesse alla competenza tecnica dell’ente sanitario. Ciò vale in particolare quando, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato rechi l’indicazione di un programma assistenziale complesso, che comprende sedute di terapia cognitivo-comportamentale, terapia occupazionale ambulatoriale e domiciliare, incontri di parent training, aumento delle sedute di terapia fisico-riabilitativa e proseguimento delle terapie in atto.
Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione, e ha compensato le spese della fase processuale considerata la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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