Il giudice dell’ottemperanza nomina il prefetto commissario ad acta per il credito del docente alla Carta del docente (TAR Abruzzo n. 119 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, in relazione a sentenze di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di danaro, deve applicare l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 con gli adattamenti necessari al processo amministrativo. Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come espressamente stabilito dall’art. 115, comma 3, c.p.a. L’amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Il credito riconosciuto dal giudice ordinario per il cd. bonus della Carta Elettronica del Docente deve essere soddisfatto mediante accreditamento sulla medesima Carta, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale è nominato un commissario ad acta nella persona del Prefetto.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lanciano, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo di euro 2.500,00 a titolo di contributo per la formazione. Il giudicato, passato in giudicato e notificato, non era stato eseguito dall’amministrazione entro il termine di legge, sicché la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza dell’amministrazione nel termine di centoventi giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Richiamato il proprio consolidato orientamento, il giudice ha precisato che tale norma, pur calibrata sul processo civile, è applicabile al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti: il titolo esecutivo non deve essere spedito in forma esecutiva, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale onere per l’ottemperanza.
Quanto all’eccezione dell’amministrazione, il Tribunale ha evidenziato che l’organo intimato non può invocare la propria incompetenza a provvedere, vale a dire la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, poiché l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente. La condanna del giudice del lavoro è dunque eseguibile direttamente dall’amministrazione, senza possibilità di rimettere la questione ad altri uffici.
Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo che il Ministero proceda all’accredito delle somme sulla Carta Elettronica del Docente — come espressamente menzionato dalla sentenza ottemperanda — entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un suo funzionario, che provvederà in sostituzione dell’amministrazione inerte entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha invece escluso la condanna alle penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., in considerazione dell’importo contenuto del credito e della produzione di interessi determinata dalla sentenza stessa. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Infine, considerati i profili di potenziale danno erariale, il Tribunale ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo.
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Nota della Redazione
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