Sanzione per omessa demolizione illegittima verso il mero utilizzatore della piazzola (TAR Abruzzo n. 97 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, per l’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione, presuppone in capo al destinatario un titolo di responsabilità per la realizzazione dell’abuso ovvero un potere giuridico di rimuovere l’opera. Il mero utilizzatore temporaneo della piazzola, che abbia acquistato un “kit bungalow montabile” poi trasformato, a sua insaputa, in struttura abitativa stabilmente infissa al suolo, non è legittimato passivo dell’ingiunzione a demolire né può essere sanzionato per la sua inottemperanza. La struttura, stabilmente collegata al suolo e alle reti, costituisce bene immobile per accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ., con conseguente nullità del contratto di locazione della piazzola per inesistenza dell’oggetto.
Il Fatto
Con atto del 17 aprile 2024, il Comune di Casalbordino, accertata la realizzazione senza titolo edilizio di una struttura prefabbricata in area vincolata, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area di sedime, irrogando altresì al ricorrente la sanzione pecuniaria di €20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione. Il provvedimento era adottato nei confronti del soggetto che aveva acquistato la struttura e che aveva in locazione la piazzola all’interno del campeggio gestito dalla società che aveva materialmente realizzato l’abuso. L’interessato impugnava l’atto, deducendo la violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e il difetto di responsabilità, avendo rimosso volontariamente la struttura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente all’atto acquisitivo, per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in udienza, e ha accolto la domanda di annullamento della sanzione pecuniaria.
Il Collegio ha preliminarmente escluso che il ricorrente potesse essere qualificato quale soggetto responsabile dell’abuso. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che la mera utilizzazione di un’opera abusiva non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione passiva all’ingiunzione di demolizione, la quale presuppone che il destinatario sia personalmente responsabile della realizzazione dell’opera o, comunque, titolare di un potere giuridico di rimuoverla.
Con riferimento alla natura giuridica del manufatto, il Tribunale ha qualificato la struttura come bene immobile per accessione, in quanto stabilmente infissa al suolo e collegata alle reti di utenza, richiamando l’art. 812 cod. civ. e la giurisprudenza della Corte di cassazione. Ne deriva l’inapplicabilità della regola di cui all’art. 934 cod. civ., con la conseguenza che la proprietà del bungalow non poteva ritenersi separata da quella del suolo.
La circostanza che il ricorrente avesse acquistato solo un “kit bungalow montabile”, poi trasformato a sua insaputa in abitazione fissa, ha indotto il Collegio a escludere la sussistenza di un valido titolo di acquisto della proprietà e, quindi, del potere di demolire l’opera. Il Tribunale si è discostato consapevolmente dall’orientamento del giudice d’appello, rilevando come l’eventuale contratto di locazione della piazzola, presupponendo la natura mobile del bene, sarebbe nullo per inesistenza dell’oggetto.
L’Amministrazione, pertanto, ha applicato il massimo edittale a tutti i soggetti coinvolti senza valutare le singole posizioni giuridiche e l’effettivo potere di adempiere all’ordine demolitorio, sanzionando un soggetto che ex ante non aveva alcun potere giuridico di rimuovere l’opera.
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Nota della Redazione
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