Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato sul bonus docente e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 87 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario che riconoscono il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015. L’amministrazione non può opporre la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero per giustificare la propria inerzia nell’esecuzione del giudicato. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica al procedimento di ottemperanza, ma non richiede la spedizione del titolo in forma esecutiva, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale formalità. Decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, sezione lavoro, una sentenza non opposta che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione al provvedimento, sicché la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza di un titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. Richiamando l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, ha confermato che il termine di cui alla norma è applicabile al giudizio di ottemperanza, con i necessari adattamenti: la norma si riferisce al titolo esecutivo, ma ai fini dell’esecuzione civile è richiesta la spedizione in forma esecutiva, mentre l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva per l’ottemperanza.
Il Tribunale ha inoltre richiamato l’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente, con la conseguenza che l’amministrazione intimata non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.
Il Collegio, valorizzando la serialità del contenzioso e il precedente conforme della propria sentenza n. 267 del 2025, ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante accreditamento delle somme in favore della ricorrente sulla carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, che provvederà in sostituzione dell’amministrazione entro i successivi quarantacinque giorni.
Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi secondo la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Le spese di giudizio sono state liquidate e distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Aquila per le valutazioni di competenza, vista la serialità del contenzioso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.