Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Abruzzo n. 86 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione intimata è tenuta a dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le somme accertate devono essere accreditate in conto carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accessori come per legge. La mancata ottemperanza non può essere giustificata dalla dedotta competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento, ove ne abbia la competenza, adotta il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all’organo competente. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’amministrazione inerte, con spese a carico di quest’ultima.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015. Il provvedimento, passato in giudicato, non veniva tuttavia eseguito dall’amministrazione. La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997). Tale norma, per quanto calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1772 del 2015 e n. 2654 del 2014.
Quanto alla natura del titolo, il giudice ha specificato che l’art. 14 citato si riferisce al titolo esecutivo, ma che solo ai fini dell’esecuzione civile è richiesta la spedizione in forma esecutiva, mentre l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. Ne consegue che l’amministrazione non può opporre alcun ostacolo formale all’esecuzione.
Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può quindi giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro ufficio centrale del medesimo Ministero.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, accreditate le somme in favore della parte ricorrente. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, con possibilità di delega a funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’amministrazione inerte. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi secondo la sentenza ottemperata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale della ricorrente. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila, vista la serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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