La notifica al Ministero va rinnovata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (TAR Abruzzo n. 69 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dei ricorsi giurisdizionali proposti nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. La rinnovazione della notificazione, disposta ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a., deve essere ordinata dal giudice in caso di esito negativo della notifica dipendente da causa non imputabile al notificante. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021 impone al giudice di valutare l’imputabilità della causa dell’esito negativo della notificazione, senza che la mancanza di tale requisito possa condurre a esiti sproporzionati rispetto alla tutela degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Pescara – Giudice del Lavoro due sentenze favorevoli nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, passate in giudicato in quanto non appellate. Avverso tali pronunce, non eseguite dall’Amministrazione, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, notificando l’atto introduttivo all’indirizzo PEC del Ministero. L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’udienza camerale del 13 febbraio 2026, ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la nullità della notificazione del ricorso per l’ottemperanza, in quanto l’atto è stato notificato all’indirizzo PEC dell’Amministrazione, anziché presso la sede o la PEC istituzionale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila. Il TAR richiama l’art. 41, comma 3, c.p.a. che, per le notificazioni dei ricorsi contro le amministrazioni dello Stato, rinvia alle norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse. In particolare, l’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 prescrive che le notificazioni degli atti giudiziari riguardanti le amministrazioni dello Stato devono essere effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
Il giudice amministrativo richiama, quindi, l’art. 44, comma 3, c.p.a., che disciplina la rinnovazione della notificazione del ricorso qualora questa sia nulla e il destinatario non si sia costituito in giudizio, condizionandola alla circostanza che l’esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante. Su tale punto interviene la Corte costituzionale n. 148 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione alla valutazione di non imputabilità dell’esito negativo al notificante. La Consulta ha ritenuto che tale condizione sacrificasse in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, conducendo a esiti sproporzionati rispetto al fine perseguito dalla norma.
In applicazione di tali princìpi e considerata la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la sede o all’indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila, a carico della parte ricorrente, concedendo il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento. La prova dell’avvenuta notificazione deve essere depositata nel termine perentorio di cinque giorni dal suo compimento. Il Collegio ha, infine, fissato per la trattazione del ricorso la camera di consiglio del 23 aprile 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.