Istanza sollecitatoria di potere d’ufficio e inammissibilità del ricorso avverso il silenzio (TAR Abruzzo n. 53 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è inammissibile quando l’istanza del privato abbia una funzione meramente sollecitatoria dell’esercizio di un potere d’ufficio, ampiamente discrezionale, come quello di ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità. In tali ipotesi, non sussiste un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, poiché la decisione è già stata assunta con un provvedimento espresso, ancorché non satisfattivo dell’interesse del ricorrente. L’eventuale inerzia nell’esecuzione degli obblighi imposti dall’ordinanza sindacale non radica la giurisdizione sul silenzio, ma può essere fatta valere con gli strumenti civilistici e amministrativi propri dell’inottemperanza.
Il Fatto
I proprietari di un immobile prospiciente un fabbricato pericolante presentavano al Comune un’istanza formale per sollecitare l’adozione di misure di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità, minacciata dal dissesto strutturale dell’edificio. Il Comune riscontrava l’istanza con una nota soprassessoria, ma i privati, ritenendo configurato un inadempimento, proponevano ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna all’adozione delle misure necessarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la tardività della memoria depositata dal Comune il giorno antecedente l’udienza camerale, in violazione dei termini di cui agli artt. 87 e 73 c.p.a., disponendone l’estromissione dal fascicolo processuale.
Nel merito, il Tar ha richiamato il consolidato principio per cui il rito del silenzio di cui all’art. 31 c.p.a. è invocabile solo quando siano decorsi i termini per la conclusione di un procedimento avviato, al fine di dichiarare l’obbligo di provvedere. Nel caso di specie, l’azione era invece diretta ad ottenere l’apertura di un procedimento d’ufficio, finalizzato all’adozione di misure di messa in sicurezza o di un’ordinanza sindacale, qualificate dall’art. 54 T.U.E.L. come espressione di valutazioni ampiamente discrezionali (cfr. TAR Calabria, n. 347/2020; TAR Liguria, n. 893/2016).
La Corte ha quindi escluso che all’istanza dei privati potesse riconoscersi una funzione diversa da quella sollecitoria, ribadendo che l’obbligo di concludere il procedimento ex art. 2 legge n. 241/1990 non può essere genericamente ancorato all’inoltro di istanze, ma deve essere valutato in relazione alle peculiarità della vicenda, venendo meno quando l’amministrazione ha già adottato la decisione finale.
Nel caso concreto, il Comune aveva già esercitato il proprio potere con l’ordinanza sindacale n. 2 del 2021, ingiungendo ai proprietari di mettere in sicurezza l’immobile, e con l’ordinanza n. 52/2024, che aveva disposto la chiusura della strada. Il Collegio ha tuttavia rilevato che, nonostante l’inerzia dei proprietari, gli uffici comunali non avevano attivato i poteri sostitutivi e sanzionatori previsti dall’art. 54, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000. Tale circostanza, pur censurabile, non determina la configurabilità di un silenzio-inadempimento, potendo essere fatta valere con altri strumenti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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