Rinnovazione della notifica a un’Amministrazione dello Stato non imputabile al notificante (TAR Abruzzo n. 48 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso giurisdizionale nei confronti di un’Amministrazione dello Stato deve avvenire presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità pronunciabile anche d’ufficio. L’errore sull’indirizzo PEC dell’Amministrazione, non imputabile al notificante, non determina la definitiva perdita degli effetti della domanda: il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio, in applicazione dell’art. 44, comma 3, c.p.a. come modificato dall’intervento della Corte costituzionale.
Il Fatto
Una cittadina straniera ha impugnato il decreto di allontanamento dal territorio dello Stato adottato dal Prefetto di Pescara per motivi di ordine pubblico, chiedendone la sospensione cautelare. Il ricorso è stato notificato dal difensore all’indirizzo PEC della Prefettura di Pescara, anziché presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila, quale domiciliataria ex lege dell’Amministrazione.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. All’udienza camerale il Collegio ha rilevato d’ufficio il profilo di inammissibilità, e il difensore ha ammesso l’errore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha richiamato il quadro normativo sulla notificazione dei ricorsi contro le Amministrazioni dello Stato, che ai sensi dell’art. 41, comma 3, c.p.a. avviene secondo le norme vigenti per la loro difesa in giudizio. L’art. 11 del r.d. n. 1611/1933 impone che gli atti giudiziari siano notificati presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
Il Collegio ha poi applicato la disciplina della rinnovazione, osservando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione alla valutazione che l’esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante. La Consulta ha ritenuto la norma irragionevole, perché sacrificava gli effetti sostanziali e processuali della domanda in modo sproporzionato.
Ne consegue che, anche in assenza di costituzione del destinatario, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione alla parte ricorrente, fissando un termine perentorio. Nella specie, l’errore del difensore sull’indirizzo PEC non è stato considerato imputabile al notificante, trattandosi di un’ipotesi di nullità sanabile.
Il TAR ha quindi ordinato alla ricorrente di rinnovare la notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, depositando la prova entro i successivi cinque giorni, e ha fissato la camera di consiglio per l’esame dell’istanza cautelare al 27 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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