Ottemperanza al giudicato e inerzia ministeriale: obbligo di esecuzione della sentenza (TAR Abruzzo n. 43 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, si applica al giudizio di ottemperanza con gli opportuni adattamenti. In particolare, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’amministrazione intimata non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente. Le somme riconosciute in giudicato per il bonus carta docente devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente, con accessori come per legge.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza del Tribunale ordinario di Vasto, la n. 330/2024, che riconosceva il diritto all’erogazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, in relazione ad alcuni anni scolastici. A fronte della mancata esecuzione spontanea da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la presenza di un titolo esecutivo e la mancata ottemperanza dell’amministrazione, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha ricordato che tale termine, pur calibrato sul processo civile, è stato ritenuto applicabile al procedimento di ottemperanza, sebbene con adattamenti: ai fini del giudizio di ottemperanza, l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude espressamente la necessità della formula esecutiva.
La sentenza ha poi precisato che la mancata attivazione da parte del Ministero non può essere giustificata facendo valere la competenza di altro organo centrale: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento ha l’obbligo di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente, sicché l’inerzia dell’amministrazione non può trovare fondamento in eccezioni organizzative interne.
In accoglimento del ricorso, il Collegio ha disposto che il Ministero dia esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, tramite accreditamento delle somme sulla carta elettronica del docente, con accessori come per legge. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti, o funzionario dallo stesso individuato, che provvederà in via sostitutiva entro i successivi quarantacinque giorni.
Infine, la sentenza ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., considerato l’importo contenuto e la produzione degli interessi prevista dalla sentenza ottemperanda. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario. Vista la serialità del contenzioso, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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