Assegnazione in sanatoria ERP: requisito dell’occupazione alla data del 1° gennaio 2021 (TAR Abruzzo n. 19 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito temporale dell’occupazione, richiesto dall’art. 36, comma 1-bis, l.r. Abruzzo n. 96/1996 ai fini dell’assegnazione in sanatoria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, deve ritenersi dimostrato in presenza di un certificato di residenza che attesti l’occupazione dell’immobile sin da una data antecedente a quella legale (1° gennaio 2021). L’amministrazione non può limitarsi a verificare l’occupazione dalla data di un evento successivo (es. il decesso del precedente assegnatario), ma deve valutare la situazione complessiva dell’occupante. L’ente proprietario e gestore è carente di legittimazione passiva nel giudizio avverso il provvedimento di diniego emesso dal Comune.
Il Fatto
Una cittadina, invalida, occupava un alloggio di edilizia residenziale pubblica a Pescara dal 2017, di cui era assegnataria la cognata, deceduta nel gennaio 2023. A seguito del decesso, l’interessata presentava domanda di assegnazione in sanatoria ai sensi della normativa regionale. Il Comune respingeva l’istanza, ritenendo che l’occupazione fosse iniziata solo alla data del decesso, non soddisfacendo il requisito legale di occupazione alla data del 1° gennaio 2021.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto accolto l’eccezione preliminare sollevata dall’azienda territoriale per l’edilizia residenziale, disponendo la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, non essendo l’autrice del provvedimento impugnato.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. Il punto centrale della controversia riguarda la prova del requisito temporale per l’accesso al beneficio della sanatoria. L’amministrazione aveva basato il proprio diniego sulla presunzione che l’occupazione senza titolo fosse iniziata solo dopo l’evento morte della precedente assegnataria. Il Tribunale ha invece valorizzato la documentazione prodotta dall’interessata.
Il certificato di residenza ha dimostrato l’occupazione continuativa dell’alloggio a partire dal 2017, data di gran lunga antecedente a quella richiesta dalla legge regionale. La Corte ha pertanto concluso che il provvedimento di diniego era viziato da un’errata valutazione dei presupposti. L’atto comunale è stato, di conseguenza, annullato.
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Nota della Redazione
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