Ottemperanza per la carta del docente: l’amministrazione non può invocare l’incompetenza di altro organo (TAR Abruzzo n. 15 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario favorevoli al docente per l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione intimata non può giustificare la propria inerzia sostenendo la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero. Il responsabile del procedimento è, infatti, tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. Ne consegue che il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto, per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo, ai sensi dell’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015. Rimasta inottemperante l’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza dell’amministrazione, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale norma, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti: il riferimento al “titolo esecutivo” non richiede, infatti, la spedizione in forma esecutiva, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude espressamente la necessità della formula esecutiva nel giudizio di ottemperanza.
Quanto alla giustificazione addotta dall’amministrazione, che eccepiva la competenza di altro organo centrale del Ministero, il Tribunale richiama l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, in base al quale il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale, ove ne abbia la competenza, ovvero trasmette gli atti all’organo competente. Ne deriva che l’organo intimato non può sottrarsi all’esecuzione invocando l’incompetenza di un diverso ufficio del medesimo dicastero: la mancata ottemperanza è comunque imputabile all’amministrazione nel suo complesso.
Il Collegio, conformandosi al proprio orientamento espresso nelle pronunce richiamate, accoglie il ricorso e dispone che il Ministero proceda all’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, accreditando l’importo dovuto sulla carta elettronica della ricorrente, con accessori come per legge, nel termine di sessanta giorni. Per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, o funzionario da lui delegato, che provvederà in sostituzione dell’amministrazione.
Il Tribunale esclude la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4-bis, c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi già prevista dalla sentenza da eseguire. Le spese di lite, liquidate in complessivi €500,00 oltre contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Infine, vista la serialità del contenzioso, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.