Ottemperanza al giudicato per la carta elettronica del docente: accredito in conto carta e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Abruzzo n. 12 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, si applica al giudizio di ottemperanza solo con gli adattamenti imposti dalla specialità del rito. In particolare, ai fini dell’ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. L’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza deducendo la competenza di altro organo centrale della medesima Amministrazione, vertendo l’obbligo di provvedere in capo al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990. Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e, riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ordina l’accredito in conto carta, disponendo la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nel titolo. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione del giudicato nel termine di legge, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’orientamento consolidato del medesimo Tribunale, ha rilevato la sussistenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza dell’Amministrazione, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Quanto all’applicabilità di tale disposizione al rito dell’ottemperanza, il Tribunale ha precisato che la norma, calibrata sul processo civile, va adattata al giudizio amministrativo: il riferimento al “titolo esecutivo” non impone, infatti, la spedizione in forma esecutiva, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude espressamente tale requisito, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata in motivazione.
Il Collegio ha, altresì, escluso che l’Amministrazione potesse giustificare l’inerzia invocando la competenza di altro organo centrale del Ministero, valorizzando il disposto dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990, in base al quale il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato accolto, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario mediante l’accredito delle somme in conto carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, il quale avrebbe provveduto in sostituzione dell’Amministrazione nel successivo termine di quarantacinque giorni.
Il Collegio ha, infine, escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in considerazione dell’importo contenuto e della produzione di interessi già prevista dalla sentenza ottemperanda, condannando l’Amministrazione alle spese di lite, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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