Ottemperanza al giudicato per il pagamento delle spese di lite e nomina del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 551 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche limitatamente alla sola statuizione sulle spese di lite, quando l’Amministrazione, soccombente nel giudizio di merito avanti al giudice ordinario, rimanga inerte. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, con funzione sostitutoria, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. richiede una valutazione discrezionale, che ne esclude l’applicazione quando l’importo da corrispondere sia contenuto e la finalità sollecitatoria non risulti necessaria. Il giudicato copre ogni aspetto della decisione, compresa la liquidazione delle spese processuali, che costituisce un diritto autonomo della parte vittoriosa.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Lanciano che, accogliendo la domanda della ricorrente, aveva condannato l’Agenzia del Demanio alla refusione delle spese di lite, liquidate in una somma per esborsi e una per compensi professionali, oltre accessori di legge. Nonostante la sentenza fosse stata notificata in forma esecutiva e fosse passata in giudicato, l’Amministrazione era rimasta inerte.
La parte interessata proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo non solo l’esecuzione forzata del giudicato nella parte relativa alle spese di lite, ma anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora. Il giudice adito disponeva incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, che però non forniva alcun riscontro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha rilevato la fondatezza del ricorso, accertando la mancata ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lanciano. Il collegio ha osservato che, a fronte di un’obbligazione pecuniaria risultante da una sentenza passata in giudicato e non adempiuta, l’azione di ottemperanza è il rimedio esperibile per conseguire coattivamente l’adempimento.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il giudice ha ritenuto di doverla disporre sin d’ora, concedendo all’Amministrazione un termine di trenta giorni per provvedere al pagamento delle somme dovute, decorrente dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inutile decorso del termine, il commissario, individuato nella figura del Prefetto pro tempore di Chieti, avrebbe dovuto provvedere direttamente all’adempimento, con possibilità di delega a un funzionario. Le sue eventuali spettanze sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Il collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo l’importo da corrispondere comunque contenuto e, pertanto, non necessaria una sollecitazione aggiuntiva rispetto all’ordine di pagamento e alla nomina del commissario.
La sentenza ha infine condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore della ricorrente, seguendo il principio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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