Pagamento del credito dopo il ricorso per ottemperanza: cessazione della materia del contendere e condanna alle spese (TAR Basilicata n. 305 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per l’esecuzione del giudicato, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa creditoria, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non potendo il ricorso essere respinto per carenza di interesse. L’avvenuto pagamento del credito oggetto del giudicato non esclude, tuttavia, la condanna dell’amministrazione inerte al pagamento delle spese di lite, ancorché liquidate in misura ridotta, in considerazione del comportamento di ravvedimento operoso successivo alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato aveva ottenuto, con sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Matera, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese di lite. Il Ministero non provvedeva al pagamento spontaneo delle somme dovute, sicché il ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato, notificato il 17.3.2026, chiedendo esclusivamente la corresponsione degli importi annuali, allegando il titolo esecutivo e la certificazione attestante il passaggio in giudicato.
L’amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto al pagamento del credito di euro 1.500,00 in data 15.4.2026, successiva alla proposizione del ricorso. Il ricorrente, con memoria, riconosceva l’avvenuta soddisfazione della pretesa, ma insisteva per la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, atteso che il pagamento era intervenuto solo dopo l’iniziativa giudiziaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha escluso che il ricorso potesse essere respinto per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando come l’estinzione del credito fosse avvenuta in data successiva alla proposizione del ricorso per ottemperanza. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto la pretesa del ricorrente era stata interamente soddisfatta dall’amministrazione.
Il Collegio ha poi esaminato la domanda di condanna alle spese di lite avanzata dal ricorrente, ritenendola fondata sulla base del principio della soccombenza virtuale, in considerazione della condotta processuale dell’amministrazione, la quale aveva dato esecuzione al giudicato solo dopo la notifica del ricorso. La circostanza che l’adempimento sia avvenuto in corso di causa non elide, infatti, la necessità di porre a carico della parte rimasta inadempiente gli oneri processuali sostenuti dalla controparte per ottenere l’esecuzione coattiva del titolo.
Nella liquidazione delle spese, il giudice ha, tuttavia, tenuto conto del ravvedimento operoso dell’amministrazione, che aveva comunque provveduto al pagamento prima della decisione, valorizzando tale comportamento ai fini della determinazione equitativa dell’importo. Il Ministero è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate nella misura complessiva di euro 800,00, oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA, con rimborso del contributo unificato versato.
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Nota della Redazione
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