Esecuzione del giudicato e sostituzione del commissario ad acta per sopravvenuto trasferimento (TAR Basilicata n. 302 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo, ove il commissario ad acta nominato sia sopravvenutamente trasferito ad altra sede e risulti quindi impossibilitato a portare a termine l’incarico, può disporne la sostituzione ordinando all’autorità amministrativa, dalla quale il commissario promana, di indicare un altro funzionario. La domanda della parte ricorrente diretta ad ottenere l’affidamento diretto al commissario ad acta di attività non espressamente previste nel giudicato — quale la vendita di un bene dell’ente in liquidazione — non può essere accolta nelle more della sostituzione, ove risulti necessario che il nuovo commissario avvii una nuova interlocuzione con il commissario liquidatore dell’ente.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo e sulla successiva sentenza di conferma, con i quali la Comunità Montana Basso Sinni in liquidazione era stata condannata al pagamento delle spese processuali in suo favore. Il giudicato era stato già portato ad esecuzione con la sentenza di questo Tribunale che, accogliendo il ricorso, aveva nominato commissario ad acta il Prefetto di Matera, con facoltà di delega.
Il commissario delegato, dopo aver relazionato sull’attività svolta — dalla quale risultava che la Regione aveva autorizzato la vendita del Rifugio sul Monte Coppola, privilegiando l’acquisizione da parte del Comune — chiedeva la propria sostituzione, essendo stato trasferito dalla Prefettura di Matera alla Prefettura di Foggia. Il ricorrente, a sua volta, chiedeva che la vendita del bene fosse affidata direttamente al commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre la sostituzione del commissario ad acta, in considerazione del sopravvenuto trasferimento del funzionario delegato ad altra Prefettura, circostanza che ne impediva la prosecuzione dell’incarico presso la sede originaria. A tal fine, il collegio ha ordinato al Prefetto di Matera di individuare un altro funzionario cui affidare l’esecuzione dell’incarico.
Quanto alla domanda del ricorrente, diretta ad ottenere l’affidamento diretto al commissario ad acta della vendita del Rifugio sul Monte Coppola, il Tribunale ne ha escluso l’accoglimento nelle more della sostituzione. L’attività richiesta non risultava, infatti, riconducibile alle attribuzioni commissariali già esplicate, rendendosi necessario che il nuovo commissario avviasse un’interlocuzione con il commissario liquidatore dell’ente, al fine di definire le modalità della vendita.
La decisione si inserisce nel quadro dei poteri del giudice dell’ottemperanza, il quale, nell’assicurare l’attuazione del giudicato, può modulare le modalità esecutive, anche sostituendo l’organo commissariale che versi in situazione di impossibilità oggettiva a concludere l’incarico, senza che ciò comporti una alterazione del contenuto del giudicato medesimo.
Né, in mancanza di elementi che ne dimostrino l’urgenza o l’impossibilità di diversa soluzione, può ritenersi che l’affidamento diretto della vendita al commissario ad acta costituisca l’unica via per garantire l’esecuzione. La sostituzione del funzionario, infatti, assicura la continuità dell’azione esecutiva, sia pure previa rinnovata interlocuzione con l’ente in liquidazione.
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Nota della Redazione
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