Correzione errore materiale di sentenza con inserimento della parola omessa (TAR Basilicata n. 298 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omissione, nella parte motiva di una sentenza, della parola “l’annullamento” in un passaggio in cui si accoglie il ricorso costituisce errore materiale ai sensi dell’art. 86, co. 1, cod. proc. amm., e non già vizio di motivazione o di dispositivo. Tale omissione è suscettibile di correzione mediante il procedimento disciplinato dall’art. 86 cod. proc. amm., che consente di integrare il testo della pronuncia con l’elemento espressivo mancante, senza alterare la sostanza della decisione già adottata. Il provvedimento correttivo, adottato dal collegio in camera di consiglio, non incide sull’assetto delle statuizioni ma si limita a rendere il testo coerente con la volontà decisoria già espressa, come desumibile dal complessivo contesto motivazionale.
Il Fatto
Con istanza depositata in data 11/6/2026, la società ricorrente, alla quale il Comune resistente ha prestato adesione, ha chiesto al TAR Basilicata la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 218 del 9/6/2026, pronunciata dalla medesima Sezione sul ricorso n. 390 del 2025.
L’errore segnalato riguardava il paragrafo 6 della parte motiva della sentenza, nel quale, nel passaggio conclusivo del dispositivo, risultava omessa la parola “l’annullamento” tra l’espressione “va disposto” e le parole “degli atti impugnati”. La frase, così come pubblicata, risultava pertanto grammaticalmente incompleta e priva di senso compiuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la sentenza oggetto di correzione e valutata l’istanza presentata dalla parte ricorrente, ha verificato la effettiva presenza dell’errore segnalato nella pronuncia n. 218 del 9/6/2026.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’omissione della parola “l’annullamento” nel paragrafo 6 della parte motiva integrasse gli estremi dell’errore materiale disciplinato dall’art. 86, co. 1, cod. proc. amm., in quanto trattasi di una mera lacuna espressiva non riconducibile a un vizio del processo logico-argomentativo seguito dal giudice nella formulazione della decisione.
La correttezza di tale qualificazione emerge dalla circostanza che il contesto motivazionale complessivo della sentenza, che aveva accolto il ricorso, rendeva inequivocabile la volontà del Collegio di disporre l’annullamento degli atti impugnati, sicché l’omissione censurata non incideva sulla sostanza della statuizione ma sulla sola completezza formale del testo.
In accoglimento dell’istanza, il Collegio ha pertanto ordinato alla Segreteria di procedere alla correzione, disponendo l’inserimento nel paragrafo 6 della parte motiva, dopo le parole “va disposto” e prima delle parole “degli atti impugnati”, della parola “l’annullamento”, con la conseguente annotazione in calce alla sentenza ai sensi dell’art. 86, co. 3, cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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