Il dissenso del Ministero della Cultura nel procedimento di VIA statale esclude il silenzio assenso e impone la deliberazione del Consiglio dei Ministri (TAR Basilicata n. 269 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, il silenzio assenso di cui all’art. 17-bis L. n. 241/1990 non può formarsi sull’atto di concerto del Ministero della Cultura, poiché le disposizioni del diritto dell’Unione Europea, segnatamente la Direttiva n. 92/2011, impongono l’adozione di un provvedimento espresso e motivato che valuti gli effetti significativi del progetto anche sul paesaggio e sul patrimonio culturale. Il parere contrario del Ministero della Cultura, intervenuto nel corso del giudizio avverso il silenzio, rende improcedibile la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere nei suoi confronti per sopravvenuta carenza di interesse, ma non anche quella rivolta contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale, in caso di stallo, è tenuto a richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.L. n. 50/2022 convertito in L. n. 91/2022. Il termine del procedimento di VIA decorre dalla data dell’ultimo avviso al pubblico e l’azione avverso il silenzio è ammissibile se proposta entro un anno dalla scadenza di tale termine.
Il Fatto
La società ricorrente, il 29.4.2024, presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per ottenere la VIA relativa a un impianto agrivoltaico da 160 MW per la produzione di idrogeno verde. Dopo la pubblicazione degli avvisi al pubblico e il parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il Ministero dell’Ambiente chiedeva al Ministero della Cultura l’emanazione dell’atto di concerto. A fronte dell’inerzia serbata, la società proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento del silenzio assenso sull’atto di concerto e, in via subordinata, la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la ricevibilità del ricorso. Il termine del procedimento di VIA, considerato l’ultimo avviso al pubblico del 9.9.2025 e i 160 giorni previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lg.vo n. 152/2006, è scaduto il 18.2.2026; il ricorso, notificato il 2.4.2026, è pertanto tempestivo.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la domanda principale di accertamento del silenzio assenso sul concerto del Ministero della Cultura. L’art. 17-bis, comma 4, L. n. 241/1990 esclude l’istituto quando il diritto dell’Unione Europea richieda provvedimenti espressi: la Direttiva n. 92/2011 impone una valutazione motivata degli effetti significativi del progetto sul paesaggio, rendendo necessario un pronunciamento espresso dell’Amministrazione preposta alla tutela. Il TAR ha richiamato le proprie sentenze n. 142 del 30.3.2026 e n. 147 del 2.4.2026, che non condividono l’opposto orientamento del Consiglio di Stato, e le sentenze che confermano l’inapplicabilità del silenzio assenso in materia di VIA.
Il Collegio ha precisato che neppure l’art. 25, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 consente al Ministero dell’Ambiente di emanare il provvedimento in caso di mancato concerto, essendo richiesta la sottoscrizione di entrambi i Ministeri. Essendo intervenuto il parere contrario del Ministero della Cultura, la situazione di stallo può essere risolta solo con la deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 7, comma 1, D.L. n. 50/2022.
La sopravvenienza del parere negativo ha reso improcedibile la domanda subordinata solo nei confronti del Ministero della Cultura, mentre permane l’obbligo del Ministero dell’Ambiente di attivare il procedimento dinanzi al Consiglio dei Ministri. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati.
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Nota della Redazione
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