Cessazione della materia del contendere per accesso agli atti soddisfatto in corso di giudizio (TAR Basilicata n. 265 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso agli atti amministrativi, una volta integralmente soddisfatto dall’Amministrazione nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito della domanda di annullamento del diniego. La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta rende, infatti, inutile l’accertamento giurisdizionale sulla legittimità del comportamento serbato dall’Ente. La soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, è valutata in senso virtuale, con riferimento alla condotta processuale complessiva, e l’Amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso è tenuta alla rifusione, pur potendosi riconoscere il comportamento collaborativo successivo ai fini della misurazione della condanna.
Il Fatto
Un privato cittadino proponeva ricorso dinanzi al TAR Basilicata avverso il silenzio-diniego formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti formulata nei confronti del Comune di Policoro, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione della documentazione richiesta. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per contrastare le pretese del ricorrente.
All’udienza camerale dell’8 luglio 2026, nel corso della discussione, il difensore del ricorrente rappresentava che il Comune aveva, nel frattempo, reso disponibili gli atti oggetto dell’istanza, con conseguente integrale soddisfazione dell’interesse sotteso al gravame. La causa veniva pertanto trattenuta in decisione per la definizione delle sole questioni consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della sopravvenuta ostensione documentale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rilevando che l’interesse azionato dal ricorrente era venuto meno per effetto dell’intervenuto adempimento dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha condannato il Comune di Policoro alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, nella misura del 70% del dovuto, quantificate forfetariamente in euro 700,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La riduzione della condanna rispetto all’integrale importo è stata giustificata dal riconoscimento del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva comunque provveduto a soddisfare l’interesse ostensivo prima della decisione.
Il Collegio ha inoltre disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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