Competenza TAR nel concorso docenti: vale la graduatoria, non la sede dell’ufficio (TAR Basilicata, Sez. I, ordinanza n. 261 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., la competenza territoriale del giudice amministrativo è determinata dalla regione in cui sono limitati gli effetti diretti del provvedimento impugnato. Tale criterio prevale su quello della sede dell’autorità emanante, dovendosi applicare con priorità ogni qualvolta gli effetti dell’atto siano circoscritti all’ambito territoriale di un singolo TAR. In materia di concorsi scolastici, la competenza radicata è pertanto quella del tribunale della regione cui è riferita la graduatoria, che costituisce l’atto che lede l’interesse del candidato, a nulla rilevando che la gestione della procedura sia stata affidata ad un ufficio periferico di altra regione, il quale svolge esclusivamente attività amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti nella classe di concorso A023, veniva esclusa con decreto del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. Il provvedimento di esclusione, adottato nell’ambito di una procedura gestita dall’ufficio lucano ma riferita alla graduatoria della Regione Campania, era fondato sul difetto del titolo di specializzazione richiesto dal bando. Avverso tale atto la candidata proponeva ricorso dinanzi al TAR Basilicata, che si dichiarava incompetente.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione, ritenendo che la controversia appartenga alla cognizione del TAR Campania. Il thema decidendum è stato risolto richiamando il disposto dell’art. 15, comma 2, cod. proc. amm., che impone al giudice di pronunciarsi sulla propria competenza prima di esaminare la domanda cautelare, non potendo altrimenti decidere su quest’ultima.
Nel merito della questione competenziale, il TAR ha applicato il criterio degli effetti diretti del provvedimento, di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm.. Tale disposizione configura una competenza inderogabile per le controversie relative ad atti che producono effetti limitati all’ambito territoriale della regione in cui ha sede il tribunale adito.
Nella fattispecie, l’atto lesivo è stato individuato nella graduatoria della Regione Campania, la cui impugnazione spiega effetti esclusivamente in tale circoscrizione territoriale. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, invece, nonostante abbia emanato il decreto di esclusione, ha svolto nell’ambito del procedimento una funzione meramente gestionale, priva di autonoma rilevanza lesiva.
A sostegno di tale conclusione, il collegio ha richiamato i consolidati arresti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il criterio territoriale degli effetti dell’atto prevale con priorità su quello della sede dell’organo emanante. In applicazione di tali principi, il TAR Basilicata ha dichiarato la propria incompetenza e ha indicato quale giudice munito di giurisdizione il TAR Campania, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni.
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Nota della Redazione
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