Durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e conversione da protezione speciale (TAR Basilicata n. 88 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato all’esito di una domanda di conversione è ancorata alla scadenza del contratto di soggiorno sottostante, ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, D.lgs. n. 285/1992, e non può eccederla, a prescindere dalla decorrenza effettiva del titolo. Ne consegue che la domanda cautelare di sospensione del provvedimento è sprovvista di fumus boni iuris ove la scadenza indicata nel permesso risulti successiva a quella del contratto ma il titolo sia comunque utilizzabile per la permanenza legale nel territorio. Il requisito del pregiudizio grave e irreparabile non è integrato quando il rinnovo del contratto di soggiorno, sopravvenuto e comunicato all’Amministrazione, consente la presentazione di una nuova istanza di rinnovo e la permanenza nel territorio nelle more del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentava istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando un contratto di lavoro con scadenza al 31/12/2025. La Questura rilasciava il titolo con decorrenza dal 22/04/2025 e scadenza all’11/06/2026. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità della scadenza indicata, e chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia del permesso, assumendo il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua imminente scadenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha valutato la domanda cautelare alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, richiamando l’art. 55 cod. proc. amm.
In relazione al primo requisito, il Collegio ha osservato che il contratto di soggiorno posto alla base della domanda di conversione aveva scadenza al 31/12/2025. In applicazione dell’art. 5, comma 3-bis, del D.lgs. n. 285/1992, secondo cui la durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno, la scadenza del titolo rilasciato non avrebbe potuto eccedere tale data, a prescindere dalla decorrenza effettiva. Il ricorso è stato pertanto ritenuto sprovvisto di fumus.
Quanto al periculum, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva comunicato all’Amministrazione, in data 27/02/2026, il sopravvenuto rinnovo del contratto di soggiorno sino al 31/12/2026. Tale circostanza legittima la presentazione di un’ulteriore istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e, conseguentemente, la permanenza nel territorio dello Stato nelle more del nuovo procedimento. Ne discende l’insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
La domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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