Silenzio assenso sulla SCIA in sanatoria e improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Basilicata n. 201 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 non costituisce acquiescenza al provvedimento impugnato, ma rimedio alternativo e concorrente rispetto alla tutela giurisdizionale, che può essere coltivata parallelamente. Il perfezionamento del titolo abilitativo per silenzio assenso, ex comma 6 della medesima disposizione, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il provvedimento che ha dichiarato l’inefficacia della SCIA originaria. La qualità di controinteressato richiede la sua formale individuazione nell’atto impugnato, non essendo sufficiente la sola titolarità di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto. L’intervento volontario ad opponendum è irricevibile se depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza pubblica, ex art. 50, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società costruttrice presentava al Comune due SCIA in alternativa al permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia con modifica del prospetto ed ampliamento di un complesso residenziale. Il dirigente comunale, con provvedimento del 10.6.2024, dichiarava l’inefficacia delle SCIA e ordinava la presentazione di una relazione tecnica sulle opere realizzate. In seguito a istanza di autotutela della società, il Comune revocava parzialmente tale provvedimento, limitatamente al profilo del divieto di cumulo dei bonus urbanistici, ma confermava l’inefficacia delle SCIA per quanto concerne le superfici rispetto a quelle consentite.
Avverso tale ultimo provvedimento la società proponeva motivi aggiunti e presentava una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001. Il Supercondominio, proprietario del cavedio di aerazione del complesso, spiegava intervento ad opponendum, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei propri confronti quale controinteressato pretermesso. La società ricorrente eccepiva l’irricevibilità dell’intervento per tardività del deposito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, escludendo la qualità di controinteressato del Supercondominio interveniente. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui tale qualità richiede la simultanea presenza dell’elemento formale, ossia l’individuazione del soggetto nel provvedimento impugnato, e dell’elemento materiale, consistente nell’interesse qualificato alla conservazione dell’atto. Nel caso di specie, il Supercondominio non era stato menzionato nei provvedimenti impugnati, sicché la notifica al solo Comune risultava idonea ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che richiede l’impugnazione nei confronti di “almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto impugnato”.
Il TAR ha poi accolto l’eccezione di irricevibilità dell’intervento ad opponendum. Il deposito dell’atto, avvenuto il 2.4.2026, risultava successivo al termine perentorio di trenta giorni liberi prima dell’udienza pubblica del 29.4.2026, scadente il 28.3.2026. Il Collegio ha qualificato tale termine come precetto di ordine pubblico processuale, posto a tutela del contraddittorio e dell’ordinato svolgimento del processo, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’intervento.
Quanto all’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per intervenuta acquiescenza, sollevata dal Comune, il TAR l’ha respinta: la presentazione della SCIA in sanatoria non integra una manifestazione inequivoca di volontà abdicativa, configurando piuttosto un rimedio alternativo e concorrente rispetto alla tutela giurisdizionale, che la parte ha legittimamente continuato a coltivare. Il Collegio ha ritenuto, inoltre, superata la questione del mancato pagamento dell’oblazione, non contestata la dichiarazione della ricorrente di avervi provveduto.
Nel merito, il TAR ha rilevato il perfezionamento del titolo abilitativo in sanatoria: l’attestazione comunale del 9 marzo 2026 confermava il decorso dei termini senza l’adozione di provvedimenti inibitori, con conseguente formazione del silenzio assenso ex art. 36-bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001. Tale circostanza ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pendenza del distinto ricorso avverso il silenzio, proposto dal Supercondominio, ha confermato l’opportunità di tale declaratoria. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi.
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Nota della Redazione
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