Il giudizio di ottemperanza non può integrare il giudicato civile su questioni sopravvenute (TAR Basilicata n. 200 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza del giudicato formatosi in ambito civile è funzionale all’esecuzione del comando in esso contenuto e trova in tale comando un limite invalicabile. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, non può attribuire un diritto ulteriore rispetto a quello risultante dall’esatta esecuzione del giudicato, né procedere alla sua integrazione o alla risoluzione di questioni giuridiche non risolte dal giudice ordinario, pena lo sconfinamento nella giurisdizione di quest’ultimo. L’attività amministrativa successiva al giudicato, che si fondi su presupposti fattuali e giuridici sopravvenuti e differenti rispetto a quelli scrutinati nel giudizio di cognizione, non può ritenersi direttamente confliggente con il decisum e non può essere sindacata in sede di ottemperanza, implicando l’esercizio di poteri cognitivi riservati al giudice ordinario.
Il Fatto
Una dipendente di ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, inquadrata nell’area ATA, aveva ottenuto dal Tribunale di Potenza, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo prestato con il profilo di Collaboratore scolastico, ai sensi dell’art. 569 del D.lgs. n. 297/1994, con i conseguenti incrementi stipendiali.
A seguito dell’esecuzione del giudicato, l’Amministrazione aveva adottato un primo decreto di ricostruzione, riconoscendo integralmente il servizio pre-ruolo. Successivamente, la dipendente, superata una procedura concorsuale, era stata assunta a tempo indeterminato con il diverso profilo di Assistente Amministrativo, con decorrenza dall’1/9/2022. Tale nuovo inquadramento aveva reso necessario un nuovo provvedimento di ricostruzione della carriera, che riconosceva un servizio pre-ruolo inferiore. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo che il nuovo decreto, peggiorativo, integrava un’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR per la Basilicata ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’intervento del giudice amministrativo in materia di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è funzionale all’esecuzione del comando contenuto nel giudicato civile, ma trova in esso un limite. Il giudice amministrativo non può attribuire un diritto ulteriore rispetto a quello risultante dall’esatta esecuzione del giudicato, né risolvere questioni giuridiche non affrontate dal giudice ordinario, dovendo altrimenti sconfinare nella relativa giurisdizione.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che le doglianze della ricorrente riguardavano un’attività amministrativa successiva, il decreto n. 656 del 19/12/2024, fondata su presupposti fattuali e giuridici differenti rispetto a quelli esaminati nel giudizio civile conclusosi con il giudicato. In particolare, la questione riguardava il sopravvenuto inquadramento della dipendente nel profilo di Assistente Amministrativo e la conseguente rilevanza di tale mutamento ai fini della ricostruzione di carriera.
Il TAR ha quindi concluso che tale nuova determinazione, imperniata su un oggettivo aliquid novi, non poteva ritenersi direttamente confliggente con il giudicato, né poteva essere sindacata in sede di ottemperanza, poiché il suo esame avrebbe implicato l’esercizio di poteri cognitivi, e non meramente esecutivi, riservati al giudice ordinario.
La sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite, considerata la costituzione del Ministero con mero atto di stile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.