Il silenzio inerte sulla VIA del progetto PNRR è illegittimo, fermo il termine procedimentale (TAR Basilicata n. 197 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a progetti compresi nel PNRR o attuativi del PNIEC, la mancata definizione del procedimento nel termine fissato dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 integra un illecito permanente che perdura sino alla proposizione del ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. L’inerzia dell’amministrazione procedente resta illegittima anche quando l’amministrazione chiamata a concorrere abbia reso pareri di natura soprassessoria, e il decorso dei termini per l’espressione dei pareri non elide l’obbligo di una pronunzia espressa.
Il Fatto
Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili presentava, in data 18.11.2024, istanza di V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico e delle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Dichiarata la procedibilità dell’istanza e conclusa la consultazione pubblica, l’amministrazione non aveva compiuto alcun atto per la definizione del procedimento. Dopo un sollecito rimasto senza riscontro, la società proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che il progetto rientra tra quelli di cui all’art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, attuativi del PNRR e del PNIEC. Tale qualificazione impone il rispetto della scansione procedimentale rafforzata disegnata dagli artt. 24 e 25 cit., che ricalcola i termini della consultazione pubblica e della predisposizione dello schema di provvedimento in centotrenta giorni, cui si aggiungono i trenta per l’adozione finale.
Prendendo a riferimento il dies a quo della pubblicazione dell’avviso al pubblico, il termine per la conclusione del procedimento era già maturato senza che l’amministrazione avesse adottato alcuna determinazione. Il giudice ha valorizzato la natura permanente dell’illecito da inerzia, la cui consumazione prosegue sino alla proposizione del ricorso, e ha ritenuto irrilevanti i pareri soprassessori del Ministero della Cultura, inidonei a definire il procedimento.
La Corte ha inoltre precisato che l’assenza dei pareri nei termini non libera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere espressamente e ha escluso che la novella dell’art. 8, comma 1-ter, introdotta dalla legge n. 191/2024, possa giustificare il ritardo, essendo testualmente salvo il rispetto dei termini per i progetti PNRR.
Il ricorso è stato accolto, con condanna del Ministero dell’Ambiente a concludere il procedimento entro centoventi giorni e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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